Cassazione Penale, Sentenza n. 32846/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda un decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in parziale accoglimento delle impugnazioni dei ricorrenti, aveva escluso dalla confisca alcuni rapporti finanziari intestati ai figli e confermato nel resto la confisca di prevenzione diretta e per equivalente di beni ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto. A carico del proposto era stata accertata una pericolosità sociale qualificata derivante da una condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa, riferita alla cosca Gioffrè operante tra il 2007 e il 2008. Erano rimasti sottoposti a confisca per equivalente immobili siti a Palmi e intestati alla moglie, nonché strumenti finanziari a lei riconducibili; la confisca per equivalente era stata disposta anche in ragione dell'alienazione di immobili siti a Cislago, acquistati nel 2008 e formalmente intestati alle figlie, ritenuti riconducibili al proposto. I ricorrenti hanno dedotto: la violazione del principio di irretroattività e di legalità per l'applicazione della confisca per equivalente a beni acquistati dalla moglie nel 1997; la natura sanzionatoria della confisca per equivalente; la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; l'erronea affermazione della disponibilità sostanziale dei beni intestati alla moglie, fondata secondo la difesa sul solo rapporto coniugale, sulla convivenza e sull'assenza di redditi autonomi; vizi motivazionali sulla sproporzione tra redditi leciti e valore degli immobili di Cislago, anche per l'utilizzo di dati ISTAT; l'irragionevole durata e la tardiva proposizione della misura patrimoniale rispetto alla precedente misura personale. La Corte ha ritenuto le doglianze infondate, osservando che la confisca per equivalente di prevenzione opera sul valore dell'incremento patrimoniale illecito realizzato nel periodo di pericolosità e può colpire beni leciti successivamente individuati, anche indipendentemente dal momento del loro acquisto. Ha inoltre ritenuto rispettato il principio di irretroattività sia considerando che l'acquisto dei beni originari risaliva al 2008, quando la disciplina era vigente, sia considerando che l'alienazione degli immobili originari, avvenuta nel 2020, aveva fatto sorgere il presupposto concreto per la confisca sussidiaria. La Corte ha escluso vincoli di contemporaneità tra misura personale e patrimoniale, ha ritenuto non deducibile in cassazione il mero vizio motivazionale nel procedimento di prevenzione e ha reputato adeguata la motivazione sulla sproporzione, anche mediante parametri ISTAT. Ha infine ritenuto dimostrata la disponibilità sostanziale dei beni intestati alla moglie sulla base dell'inserimento nel patrimonio familiare, dell'assenza di autonoma capacità economica e della gestione unitaria riconducibile al proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha confermato la legittimità della confisca di prevenzione, diretta e per equivalente, ritenendo non violati i principi di legalità, irretroattività e proporzionalità. Ha inoltre confermato l'autonomia della misura patrimoniale rispetto a quella personale, la sufficienza della motivazione sulla sproporzione tra redditi e investimenti e l'accertamento della disponibilità sostanziale, da parte del proposto, dei beni formalmente intestati alla moglie.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. n. 159/2011
Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente). 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
La disciplina della confisca per equivalente consente di aggredire beni di legittima provenienza nella disponibilità, anche indiretta, del proposto quando i beni originariamente confiscabili non siano più apprensibili; ai fini dell'irretroattività rileva il periodo della pericolosità e dell'incremento patrimoniale illecito, oppure, secondo la ricostruzione ulteriore esaminata dalla Corte, il momento in cui l'alienazione dei beni originari rende necessario il ricorso alla misura sussidiaria.
art. 20 d.lgs. n. 159/2011
È richiamato quale riferimento per i beni oggetto del sequestro e della confisca diretta, sostituiti da beni di valore equivalente quando non siano più nella disponibilità del proposto.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Nel giudizio di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o radicalmente inidonea.
art. 2-bis, comma 6-bis, legge n. 575/1965
La disposizione, applicabile ai procedimenti già pendenti, esprime l'autonomia tra misure personali e patrimoniali, consentendo di disporre la confisca anche separatamente dalla misura personale, purché sussista la correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni.
art. 200 c.p.
Il principio di retroattività delle misure di sicurezza non si applica alla confisca per equivalente quando questa presenta carattere propriamente sanzionatorio; la verifica di irretroattività deve essere effettuata secondo i parametri propri della confisca di prevenzione.
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, nell'ambito della condanna definitiva posta a fondamento della pericolosità qualificata.
art. 416-bis c.p.
La partecipazione ad associazione mafiosa costituisce il presupposto della pericolosità sociale qualificata accertata a carico del proposto.
art. 36, comma 3, legge n. 161/2017
Richiamato nel confronto intertemporale sulla disciplina dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011 e sulla sua applicabilità ai procedimenti pendenti.
art. 11, comma 6, Cost.
Richiamato quale fondamento dell'esigenza indefettibile di una motivazione effettiva del provvedimento giurisdizionale.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato quale disposizione sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento di prevenzione e alla nullità derivante dalla radicale mancanza di argomentazione su un punto essenziale.
Massime di principio
- Nella confisca di prevenzione per equivalente, il parametro temporale dell'irretroattività non coincide necessariamente con la data di acquisto del bene sostitutivo, ma deve essere riferito al periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale e si è realizzato l'incremento patrimoniale illecito originariamente aggredibile; i beni sostitutivi possono quindi essere confiscati anche se acquistati in epoca diversa, purché costituiscano il valore equivalente dell'incremento confiscabile.
- La confisca per equivalente di prevenzione si distingue dalla confisca per equivalente strettamente penalistica: il suo riferimento non è necessariamente il profitto di uno specifico reato, ma l'incremento patrimoniale correlato alla pericolosità sociale e sproporzionato rispetto alle risorse lecite.
- Quando i beni originariamente confiscabili siano stati alienati e non siano più apprensibili, l'alienazione può costituire il presupposto concreto per la traslazione della misura su altri beni di legittima provenienza e di valore equivalente; anche sotto tale profilo, la disciplina deve essere vigente al momento in cui si realizza il presupposto applicativo rilevante.
- Le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono autonome e la confisca può essere disposta in un procedimento successivo rispetto a quello concluso con la sola misura personale, purché sia accertata la correlazione temporale tra la pericolosità del soggetto e l'acquisizione dei beni; non è previsto, per la proposta patrimoniale, un ulteriore termine decadenziale rispetto a tale correlazione.
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge. Il vizio di motivazione è deducibile soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente o ometta radicalmente il confronto con un elemento potenzialmente decisivo; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la maggiore persuasività della ricostruzione economica del giudice di merito.
- I parametri statistici relativi ai consumi medi, inclusi i dati ISTAT, possono essere utilizzati come elementi indiziari per valutare la sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti; spetta all'interessato fornire elementi concreti sulla provenienza lecita delle risorse impiegate.
- La disponibilità indiretta dei beni può essere desunta, anche con riferimento a beni intestati al coniuge o ai conviventi, dall'assenza di autonoma capacità economica dell'intestatario, dall'inserimento dei cespiti nel patrimonio familiare e dalla gestione unitaria riconducibile al soggetto pericoloso; l'intestatario deve dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.
- La confisca per equivalente deve rispettare il principio di proporzionalità e non può eccedere il valore dei beni originariamente aggredibili; la traslazione su beni di valore inferiore esclude, in linea di principio, l'eccesso della misura.
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