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Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Termini per la notifica - Decadenza - Fattispecie di reato - Raddoppio dei termini - Applicabilità a soggetti diversi dall'indagato - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'IVA per gli anni 2006-2007, sostenendo che fossero stati notificati oltre i termini ordinari. Contestava l'applicazione del raddoppio dei termini previsto, nella disciplina allora vigente, in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, poiché l'indagine penale riguardava il fornitore M. G. e non lui personalmente. Nel merito, affermava inoltre di essere estraneo alla frode IVA e di non poter rispondere dell'omesso versamento dell'imposta da parte del fornitore. L'Agenzia sosteneva invece che le fatture fossero soggettivamente inesistenti, che l'IVA non fosse detraibile e che la fattispecie fraudolenta coinvolgesse complessivamente anche il contribuente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini anche nei confronti del contribuente, benché il procedimento penale fosse diretto verso un soggetto diverso, perché la norma si riferisce alla fattispecie di reato nel suo complesso e a tutti i soggetti coinvolti ai fini tributari. Di conseguenza, gli avvisi di accertamento sono stati considerati notificati tempestivamente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.597,00.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella disciplina previgente, il raddoppio dei termini di accertamento può operare anche nei confronti di un contribuente che non sia personalmente indagato, quando l'ipotesi di reato riguardi una fattispecie economica unitaria nella quale egli risulti coinvolto ai fini tributari.
  • La pendenza o esistenza di un procedimento penale a carico del fornitore può incidere sui termini dell'accertamento del cliente, se le operazioni contestate sono parte della medesima frode o riguardano fatture ritenute soggettivamente inesistenti.
  • L'estraneità soggettiva del contribuente al reato non esclude automaticamente l'applicazione del raddoppio dei termini; occorre verificare il collegamento oggettivo tra la condotta penalmente rilevante e le operazioni fiscali contestate.
  • In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può contestare la detrazione dell'IVA e richiedere il versamento dell'imposta, soprattutto quando dimostri che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità dell'operazione.
  • La decisione riguarda la disciplina anteriore alle modifiche legislative del 2015: per casi successivi occorre verificare la normativa applicabile ratione temporis e gli eventuali requisiti ulteriori previsti dalla legge.

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