Sentenza del 10/06/2019 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Pubblicità - Insegna - Esenzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a imposta dello spazio pubblicitario collocato su un box utilizzato per la presentazione e lo svolgimento di prodotti e servizi, sostenendo che tale spazio dovesse essere qualificato come insegna dell'esercizio commerciale e quindi beneficiare dell'esenzione prevista per le insegne di superficie inferiore a cinque metri quadrati. La questione consisteva nello stabilire se il messaggio avesse una funzione meramente identificativa dell'attività oppure una distinta e prevalente funzione promozionale e pubblicitaria.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. Secondo la giurisprudenza richiamata, l'esenzione riconosciuta alle insegne dell'esercizio commerciale, anche quando svolgano una funzione pubblicitaria accessoria, non si estende allo spazio collocato su un box destinato allo svolgimento di attività promozionale e alla presentazione di prodotti e servizi. Tale spazio non costituisce una mera insegna né una sede secondaria dell'impresa, ma un autonomo mezzo pubblicitario, soggetto alla normativa sull'imposta sulla pubblicità.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta comunale sulla pubblicità e sulle insegne
Esenzione per le insegne di esercizio di superficie complessiva inferiore a cinque metri quadrati
L'esenzione opera per le insegne che identificano la sede o l'attività commerciale, anche se presentano una funzione pubblicitaria accessoria, ma non riguarda gli spazi che costituiscono autonomi strumenti di promozione di prodotti o servizi.
Massime di principio
- Per stabilire se un messaggio è esente non è sufficiente verificarne le dimensioni: occorre individuare la sua funzione concreta e prevalente.
- L'insegna esente è normalmente un elemento identificativo dell'esercizio, della sede o dell'attività; un supporto destinato principalmente a promuovere prodotti, servizi o iniziative commerciali costituisce invece un mezzo pubblicitario autonomo.
- La collocazione del messaggio su un box o su una struttura utilizzata per attività promozionali può escludere la qualificazione come semplice insegna, anche se il messaggio riguarda l'impresa.
- In situazioni analoghe, la distinzione deve essere effettuata considerando contenuto del messaggio, finalità, struttura ospitante e modalità di utilizzo, non soltanto la superficie o la presenza del nome dell'esercizio.
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