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Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Contraddittorio Endoprocedimentale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. xxxxxxxxxxxxx/2017, relativo a imposte dirette e indirette e contributi INPS, per complessivi euro 28.248,52. Ha contestato: la mancata emissione e notifica del processo verbale di constatazione e la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; l'illegittimo ricorso all'accertamento analitico-induttivo; e l'irrazionalità dei criteri utilizzati dall'Ufficio per ricostruire il reddito. In particolare, l'accertamento traeva origine anche da un acquisto di euro 4.445,00, non adeguatamente documentato e rispetto al quale il contribuente aveva fornito versioni differenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta. Ha ritenuto che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applichi alle verifiche svolte mediante accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, ma non ai controlli a tavolino o agli accertamenti bancari e documentali. Poiché i funzionari non avevano effettuato accessi presso l'impresa, non era necessario un PVC di chiusura né operava il termine dilatorio di 60 giorni. La CTR ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, nonché ragionevoli i criteri di ricostruzione del reddito adottati dall'Ufficio. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il termine di sessanta giorni previsto per l'emissione dell'avviso di accertamento dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

    La garanzia del contraddittorio e il termine dilatorio di 60 giorni operano, secondo la sentenza, per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali del contribuente. Non si applicano, invece, ai controlli a tavolino e agli accertamenti bancari o documentali, in assenza di una generale previsione di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Art. 24 legge n. 4/1929

    La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alla mancata formazione del processo verbale di constatazione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non vi era stata alcuna verifica presso i locali aziendali.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi dichiarati o le scritture contabili presentano incompletezze, falsità o inesattezze rilevanti.

  • Art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    La sentenza richiama la possibilità di procedere all'accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, purché l'Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'incompletezza o l'infedeltà delle scritture.

  • Art. 2729 codice civile

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando siano gravi, precise e concordanti; nel caso concreto tali requisiti sono stati ravvisati nelle anomalie contabili, nell'acquisto non documentato e nelle versioni contraddittorie fornite dal contribuente.

  • Art. 21, comma 1, decreto-legge n. 78/2010

    La comunicazione dell'operazione mediante il cosiddetto spesometro è stata utilizzata dall'Ufficio come elemento documentale per rilevare l'acquisto di euro 4.445,00.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non opera automaticamente per ogni accertamento: secondo l'orientamento applicato dalla sentenza, è collegato alle verifiche con accesso fisico presso i locali del contribuente.
  • Nei controlli a tavolino, documentali o bancari, l'assenza di un PVC e del termine dilatorio di 60 giorni non determina di per sé l'illegittimità dell'avviso, salvo che una specifica disposizione imponga il contraddittorio.
  • Versioni difensive divergenti e documentazione incompleta possono costituire elementi presuntivi a sostegno dell'accertamento, soprattutto quando siano corroborati da dati provenienti da terzi o da comunicazioni fiscali.
  • L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se l'Amministrazione dimostra irregolarità sostanziali mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Per contestare efficacemente una ricostruzione induttiva non è sufficiente lamentare l'astrattezza dei parametri: occorre fornire dati, documenti e spiegazioni coerenti capaci di confutare puntualmente le singole componenti della stima.
  • La partecipazione spontanea del contribuente al procedimento, mediante documenti e memorie, non crea necessariamente un diritto generalizzato alla sospensione dell'emissione dell'avviso, ma può incidere sulla valutazione della correttezza dell'istruttoria e sulla forza delle prove disponibili.

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