Sentenza del 10/06/2019 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Avviso sospensione rimborso Iva - Elenco esplicativo - Ricorribilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso con cui è stato sospeso il rimborso IVA, sostenendo che tale provvedimento fosse direttamente lesivo del proprio diritto al rimborso e, pertanto, autonomamente ricorribile. La questione riguarda l’interpretazione dell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La ricorribilità è stata riconosciuta. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 ha carattere esplicativo e non tassativo. Di conseguenza, può essere impugnato anche un atto non espressamente indicato dalla norma quando incide concretamente e direttamente su una posizione giuridica del contribuente. L’avviso di sospensione del rimborso IVA è stato ritenuto lesivo perché incide direttamente sul diritto del contribuente a ottenere il rimborso dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Elencazione degli atti impugnabili
L’elenco degli atti impugnabili non è tassativo, ma ha natura esplicativa. È quindi possibile impugnare anche atti non espressamente previsti quando producono una lesione concreta e immediata di una posizione giuridica o di un interesse tutelabile del contribuente.
Massime di principio
- Un atto dell’Amministrazione finanziaria può essere impugnato anche se non è espressamente compreso nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, purché produca una lesione concreta, attuale e diretta.
- La sospensione di un rimborso fiscale è normalmente ricorribile quando incide direttamente sul diritto del contribuente a ottenere la somma spettante.
- La ricorribilità dipende dagli effetti sostanziali dell’atto, non soltanto dalla sua denominazione o dalla sua formale inclusione nell’elenco legislativo.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare la data di conoscenza dell’atto e rispettare i termini processuali per l’impugnazione, dimostrando sia la lesione subita sia la sussistenza del diritto o dell’interesse tutelabile.
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