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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27188/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che il decesso del contribuente ha fatto venir meno la pretesa sanzionatoria, poiché le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio, valorizzando la sopravvenienza dell'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni tributarie collegato a un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore reddito di capitale derivante dalla detenzione di attività estere assoggettate a imposizione sostitutiva. In primo grado il contribuente era risultato soccombente; in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, con dichiarazione di cessata materia del contendere per due terzi dell'importo e condanna per il residuo terzo. Nel giudizio di cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza regionale. Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso il suo decesso, avvenuto il 25 dicembre 2019. La Corte ha quindi verificato se la pretesa sanzionatoria potesse proseguire nei confronti degli eredi e ha rilevato che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 472/1997, l'obbligazione per le sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi, con conseguente venir meno dell'interesse alla pretesa erariale e cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi

    la norma sancisce l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie e comporta l'estinzione della pretesa sanzionatoria alla morte dell'autore della violazione

  • art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    la Corte lo richiama come base del principio di responsabilità personale, di cui l'art. 8 è corollario

  • Cass. Sez. 5, n. 8097/2003

    richiamata per affermare che il credito erariale da violazione tributaria riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore

  • Cass. n. 27126/2019

    richiamata in motivazione per ribadire che il decesso fa venire meno l'interesse alla pretesa erariale e determina cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative tributarie irrogate a una persona fisica non si trasmettono agli eredi; la morte del trasgressore estingue la pretesa sanzionatoria.
  • Quando il giudizio ha ad oggetto esclusivamente sanzioni tributarie e il contribuente muore nel corso del processo, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • Il principio di responsabilità personale in materia sanzionatoria tributaria opera come regola generale e impedisce che l'eredità sia gravata da sanzioni riferibili esclusivamente al de cuius.
  • In presenza di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per causa non imputabile alle parti, le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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