Cassazione Penale, Ordinanza n. 35536/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di una imputata per furto aggravato di energia elettrica, ritenendo provato che, in un immobile nella sua disponibilità, fosse stata eseguita una sottrazione abusiva di energia mediante allaccio irregolare alla rete elettrica, con manomissione del contatore e rottura dei tenoni. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, perché la decisione si fonderebbe su una mera presunzione, senza prova che l'allaccio abusivo fosse stato realizzato dall'imputata o che ella fosse consapevole della manomissione; 2) omessa considerazione dello stato di bisogno, delle condizioni di povertà ed emarginazione ai fini della valutazione della personalità, della gravità del fatto e della pena; 3) insussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 c.p.; 4) più in generale, censura del trattamento sanzionatorio e del giudizio di comparazione tra circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come furto di energia elettrica anche se l'allaccio abusivo non fosse stato materialmente eseguito dall'utilizzatrice, essendo sufficiente la fruizione consapevole dell'energia sottratta. Ha inoltre ritenuto correttamente ravvisate le aggravanti della destinazione del bene a pubblico servizio e della violenza sulle cose, per la manomissione del contatore e la rottura dei tenoni. Quanto alla pena, ha giudicato congrua la motivazione della corte territoriale, che aveva applicato i criteri dell'art. 133 c.p. e mantenuto la pena vicina al minimo edittale, escludendo che gli elementi dedotti dalla difesa imponessero una diversa comparazione ex art. 69 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma base del furto, applicata alla sottrazione illecita di energia elettrica.
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
Le aggravanti della violenza sulle cose e della cosa destinata a pubblico servizio sono state ritenute sussistenti nel caso di allaccio abusivo e manomissione del contatore.
art. 133 c.p.
Utilizzato per valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputata ai fini della determinazione della pena.
art. 69 c.p.
Richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze, ritenuto correttamente effettuato dalla corte territoriale.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo integra il furto anche quando l'allaccio non sia stato materialmente realizzato dall'utilizzatore, se questi si limiti a fruirne consapevolmente.
- Ai fini della responsabilità per furto di energia elettrica non è necessaria la prova dell'autore materiale della manomissione, essendo sufficiente accertare l'uso illecito dell'energia sottratta.
- Nel furto di energia elettrica è configurabile l'aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio quando l'energia sia sottratta alla sua funzione finale di servizio pubblico.
- L'aggravante della violenza sulle cose ricorre quando la sottrazione sia realizzata mediante manomissione di un'opera destinata a tutela del patrimonio, tale da richiedere un'attività di ripristino per il ritorno alla funzione originaria.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p., senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, soprattutto quando la pena è contenuta entro limiti prossimi al minimo edittale.
- In sede di legittimità, le censure che si risolvono nella mera contestazione della valutazione di merito, in presenza di motivazione logica e coerente, possono essere dichiarate manifestamente infondate e determinare l'inammissibilità del ricorso.
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