Sentenza del 19/03/2018 n. 147 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Detrazione - Contestazione operazione soggettivamente inesistente - Onere prova - Amministrazione finanziaria - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell’IVA relativa a fatture per circa 446.256,25 euro, ritenendo che riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Secondo l’Ufficio, la società contribuente avrebbe operato come soggetto interposto o missing trader tra fornitori comunitari e acquirenti effettivi, consentendo la creazione di un indebito credito IVA. L’Amministrazione valorizzava, tra gli altri elementi, la presunta natura fittizia dei fornitori, il pagamento anticipato della merce, il mancato transito nei depositi della contribuente e l’asserito obbligo della stessa di verificare la serietà dei cedenti e la sua conoscenza della frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’accoglimento del ricorso della società contribuente disposto in primo grado. Il Collegio ha ritenuto non provata la connivenza o la conoscenza, anche solo colposa, della frode da parte della società. Le dichiarazioni dei terzi inserite nel PVC erano meri elementi indiziari e non sufficienti da sole; il pagamento anticipato poteva essere giustificato da prassi commerciali finalizzate a ottenere sconti o condizioni migliori; il mancato deposito della merce era coerente con l’attività di acquisto per rivendita; inoltre, la contribuente aveva documentato l’acquisto a prezzi di mercato. L’Ufficio non aveva quindi dimostrato né l’effettiva interposizione fraudolenta rilevante nei confronti della contribuente né la sua conoscenza o conoscibilità della frode. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2727 cod. civ.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
L’Amministrazione finanziaria può provare la frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa anche tramite presunzioni, ma gli elementi indiziari devono essere concretamente idonei a sostenere l’inferenza e non possono consistere in circostanze generiche o equivoche.
Art. 2729 cod. civ.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Per contestare la detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Dichiarazioni di terzi non riscontrate, pagamento anticipato e mancato transito della merce, considerati isolatamente, non sono sufficienti.
Principi sul riparto dell’onere della prova in materia di detrazione IVA
Grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare [...] la frode fiscale [...] nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa.
L’Amministrazione deve dimostrare l’interposizione fittizia o la frode a monte e il coinvolgimento conoscitivo del cessionario. Il contribuente deve invece dimostrare la corrispondenza soggettiva dell’operazione reale con la fattura oppure il proprio incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale.
Corte di Giustizia dell’Unione europea, 22 ottobre 2015, causa C-277/14
Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato quando l’Amministrazione non dimostri che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta.
Massime di principio
- In una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione non può limitarsi a dimostrare che il fornitore era una cartiera o che a monte esisteva una frode: deve provare anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- Il pagamento anticipato, l’assenza di deposito della merce e l’esistenza di fornitori privi di struttura non dimostrano automaticamente la connivenza del cliente, poiché possono essere compatibili con normali prassi commerciali.
- Le dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza e riportate nel PVC hanno natura indiziaria; per fondare l’accertamento devono essere corroborate da ulteriori elementi oggettivi.
- Il contribuente può rafforzare la propria posizione documentando prezzi di mercato, effettiva esecuzione delle forniture, pagamenti tracciabili, rivendita della merce e comportamenti commerciali coerenti.
- Non è normalmente esigibile che ogni operatore verifichi in modo generalizzato l’assenza di frodi fiscali nella catena commerciale; sono tuttavia rilevanti anomalie concrete e oggettive che avrebbero dovuto far sorgere dubbi sulla partecipazione alla frode.
- La detrazione può essere conservata anche se il fornitore ha commesso irregolarità, purché il cessionario abbia agito in buona fede e l’Amministrazione non provi che conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
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