Cassazione Civile, Ordinanza n. 15625/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità amministrativa)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa di 45.000 euro irrogata da Consob a un consigliere di amministrazione di una banca per violazione degli obblighi di comportamento nella prestazione di servizi di investimento e, in particolare, per l'asserita omessa verifica dell'adeguatezza delle obbligazioni subordinate emesse dall'istituto rispetto alle esigenze della clientela. L'opposizione davanti alla Corte d'appello di Firenze è stata accolta per ritenuta tardività della contestazione, perché i giudici di merito hanno ritenuto che Consob fosse già a conoscenza, sin dal 2013 o al più tardi dal marzo 2014, di elementi idonei ad avviare l'istruttoria sanzionatoria, collegando tale conoscenza alla documentazione scambiata con Banca d'Italia in occasione dell'ispezione presso la banca. Consob ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta sostanzialmente un copia-incolla di altre pronunce; 2) omesso esame del fatto che la documentazione valorizzata non riguardava la specifica violazione contestata sulla correttezza nella prestazione dei servizi di investimento; 3) difetto assoluto di motivazione in ordine alle ragioni dell'annullamento della delibera, perché la Corte d'appello avrebbe confuso la sanzione impugnata con un diverso provvedimento relativo alla trasparenza del prospetto informativo; 4) falsa applicazione dell'art. 195 TUF e dell'art. 14 L. 689/1981, per avere ancorato la decorrenza del termine di contestazione al momento in cui Consob avrebbe dovuto iniziare l'azione sanzionatoria e non al momento del compiuto accertamento; 5) falsa applicazione della disciplina del TUF in materia di prospetti e servizi di investimento, per avere la Corte d'appello confuso e cumulato due distinte attività di vigilanza; 6) nullità della sentenza per errore di percezione ex art. 115 c.p.c. sulla conoscenza, da parte di Consob, della documentazione e della reale situazione della banca. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ha accolto il quarto e il quinto, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché rivaluti la tempestività della contestazione alla luce del principio per cui il termine di 180 giorni decorre dal compiuto accertamento della specifica violazione contestata e non da un generico momento in cui l'autorità avrebbe potuto o dovuto iniziare indagini su un diverso profilo di vigilanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi primo e terzo, ha accolto i motivi quarto e quinto, ha assorbito i motivi secondo e sesto, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese. La ragione decisiva dell'accoglimento è che la Corte territoriale ha confuso la vigilanza sui prospetti e sulla trasparenza dell'offerta al pubblico con la distinta vigilanza sulla correttezza dei servizi di investimento e sulla valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari nei confronti della clientela. Ne consegue che, ai fini dell'art. 195, comma 1, TUF, il dies a quo va individuato con riferimento al compiuto accertamento della violazione effettivamente contestata, non già sulla base di un diverso procedimento ispettivo relativo ad altra fattispecie. In rinvio dovrà quindi essere riesaminata la tempestività della contestazione alla luce dei principi di diritto già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attività istruttoria delle autorità di vigilanza.
Norme richiamate
art. 195, comma 1, d.lgs. 58/1998
"Le sanzioni amministrative […] sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento"
Il termine di 180 giorni decorre dal compiuto accertamento della specifica violazione contestata; l'accertamento comprende l'attività istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dell'infrazione e va valutato in prospettiva ex ante, bilanciando sollecitudine e completezza delle indagini.
art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. 58/1998
È richiamato come norma sostanziale violata in relazione agli obblighi di comportamento dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 40 Regolamento Consob n. 16190/2007
È richiamato come parametro degli obblighi di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione per relationem è ammissibile quando, nel far proprie le argomentazioni di altra decisione, consenta di ricostruire un percorso argomentativo adeguato e controllabile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 14, commi 2 e 6, L. 689/1981
Richiamato come parametro generale sulla contestazione degli addebiti e sulla decadenza, in coordinamento con la disciplina speciale del TUF.
Invocato per errore di percezione nella valutazione dei documenti, ma il motivo è stato assorbito.
Richiamati per distinguere l'ambito della vigilanza sui prospetti informativi da quello sui servizi di investimento.
Richiamati per la disciplina dell'offerta al pubblico e dei prospetti informativi, distinta dalla vigilanza sugli intermediari.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia finanziaria, il giudice deve verificare la tempestività della contestazione con riferimento al momento del compiuto accertamento della concreta violazione contestata, non al momento in cui l'autorità avrebbe astrattamente potuto avviare indagini su un diverso illecito.
- L'accertamento ai fini del termine decadenziale include l'istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dell'infrazione; la sua durata va valutata ex ante, tenendo conto della complessità dell'attività di vigilanza e dell'esigenza di evitare contestazioni premature o frammentate.
- Quando intervengono più autorità di vigilanza o più filoni istruttori, il giudice deve distinguere rigorosamente tra i diversi ambiti di tutela e non può cumulare indagini riferite a fattispecie differenti per anticipare la decorrenza del termine di contestazione.
- La motivazione per relationem è valida se, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne il percorso logico attraverso il rinvio ad altra pronuncia o ad altro passaggio motivazionale.
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