Cassazione Penale, Sentenza n. 14811/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riduzione dell'aumento di pena applicato per l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., chiedendo che l'aumento fosse ridotto da 2 anni e 3 mesi a 2 anni per un presunto errore aritmetico nella determinazione dell'aumento risultante dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Milano il 17/06/2021. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché, secondo la difesa, la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare la pena complessiva anziché rettificare l'errore aritmetico denunciato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha poteri limitati e non può sindacare in sede esecutiva errori di diritto o di procedimento che dovevano essere dedotti in sede di impugnazione nel grado di cognizione. Ha ritenuto che non sussistesse un'irregolarità della pena (pena di specie diversa o superiore al massimo edittale) che giustificasse l'intervento in sede esecutiva e che la Corte territoriale fosse correttamente intervenuta sul tema del calcolo complessivo ritenendo inesistente l'errore denunciato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
norma relativa all'aggravante contestata; dalla sentenza di merito deriva l'aumento di pena che il ricorrente contesta per presunto errore di calcolo
art. 667 c.p.p.
indica competenze del giudice dell'esecuzione e il quadro normativo che delimita l'intervento esecutivo
art. 668 c.p.p.
parte del complesso delle norme che disciplinano la giurisdizione esecutiva e i suoi limiti
art. 672 c.p.p.
ulteriore disposizione che rientra nelle competenze e funzioni del giudice dell'esecuzione
art. 674 c.p.p.
disciplinazione di specifiche competenze esecutive riconducibili all'azione del giudice dell'esecuzione
art. 675 c.p.p.
consente l'integrazione di decisioni incompletamente determinate, ambito nel quale il giudice dell'esecuzione può operare
art. 676 c.p.p.
strumento per integrare o chiarire aspetti del titolo esecutivo quando consentito dalla legge
art. 183 disp. att. c.p.p.
norma sulle disposizioni di attuazione che può essere richiamata per integrare rimedi esecutivi
art. 671 c.p.p.
consente di prendere atto di aspetti non trattati in cognizione relativi al riconoscimento del reato continuato, ossia limiti specifici all'intervento esecutivo
art. 673 c.p.p.
prevede la revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, ipotesi tipica di intervento esecutivo per fatti sopravvenuti
legge n. 87/1953, art. 30
richiamata in relazione alla gestione degli effetti di una norma dichiarata incostituzionale sul trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di applicare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n. 47766/2015, Butera e altre)
principi interpretativi: il giudice dell'esecuzione può intervenire solo in casi limitati (pena 'illegale' per specie o misura, effetti di norme incostituzionali o contrasto con CEDU, palesi errori giuridici o materiali)
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha competenze predeterminate e limitate: non è un nuovo grado di impugnazione per riesaminare questioni di fatto o diritto che dovevano essere dedotte nei gradi di cognizione
- Lamentele relative a presunti errori di diritto o di procedimento nella decisione definitiva devono essere proposte con i mezzi di impugnazione ordinari, non in sede esecutiva
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire sul trattamento sanzionatorio solo in casi specifici: pena di specie diversa rispetto a quella prevista dalla legge, pena superiore al massimo edittale, effetti di norme dichiarate incostituzionali o contrasto con la CEDU, o palesi errori giuridici o materiali che rendono la pena 'illegale'
- Per contestare un calcolo aritmetico della pena in fase esecutiva occorre dimostrare che l'errore produca una pena illegale o un evidente disallineamento rispetto alle regole di determinazione della pena; altrimenti la questione doveva essere impugnata nel giudizio di merito
- Chi intende ottenere una rettifica di aumento per aggravanti dovrebbe produrre in sede di cognizione o in impugnazione una dimostrazione numerica chiara e tempestiva; ricorsi esecutivi per mere divergenze valutative sono destinati all'inammissibilità
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
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