Cassazione Penale, Sentenza n. 17169/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero mirava a contestare l'ordinanza del Tribunale di Lecco che non aveva convalidato l'arresto operato il 30/09/2023 per furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 2) e per il reato richiamato dall'art. 4 della l. 110/1975. Il Tribunale aveva ritenuto che il termine di 48 ore previsto dall'art. 390 c.p.p. per la richiesta di convalida fosse decorso dal momento in cui l'arrestato era stato materialmente privato della libertà (all'arrivo dei Carabinieri in negozio, circa ore 10:00-10:40 del 30/09/2023), sicché la presentazione davanti al Tribunale alle ore 12:16 del 02/10/2023 era oltre il termine utile. Il P.M. deduceva violazione di norme processuali e vizio di motivazione (artt. 380, comma 2, lett. e), 386, 391, 558, comma 4 c.p.p.), sostenendo che il momento iniziale della privazione della libertà non coincidesse necessariamente con la prima condotta dei Carabinieri e che fossero necessari ulteriori accertamenti (anche per verificare l'aggravante) che giustificassero un diverso computo dei termini; inoltre contestava rilievi relativi allo spostamento dell'udienza e alla fisica presenza in tribunale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato il principio interpretativo applicato dal Tribunale: il termine di 48 ore per la richiesta di convalida decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato e non dall'orario di redazione del verbale. La Corte ha osservato che, nel caso di specie, il Russino aveva spontaneamente ammesso il furto all'arrivo dei Carabinieri (circa ore 10.15) e aveva consegnato la tenaglia utilizzata, per cui non sussistevano esigenze particolari di approfondimento che giustificassero un prolungamento dei tempi. Anche se si considerasse il momento della conduzione in caserma, la presentazione davanti al Tribunale alle 12:16 del 02/10/2023 era comunque oltre le 48 ore; pertanto il ricorso del P.M. è rigettato e rimane confermata l'ordinanza di non convalida dell'arresto.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., primo comma, n. 2
Riferimento all'aggravante contestata per il furto; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che, data la confessione immediata e le evidenze materiali, non fossero necessari accertamenti tali da sospendere il decorso del termine delle 48 ore
art. 4 l. 110/1975
Norma citata come riferimento al secondo reato contestato nell'ambito del procedimento; il giudizio sulla sua incidenza non ha inciso sul computo dei termini per la convalida
art. 390 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine delle 48 ore per la richiesta di convalida dell'arresto; la Corte conferma che il termine decorre dalla materiale privazione della libertà personale
art. 382 cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza in tema di arresto in flagranza: rileva la correlazione tra commissione del fatto e intervento della polizia giudiziaria, e la redazione successiva del verbale non impedisce il decorso del termine
art. 6, quarto comma, T.O. delle leggi sull'immigrazione
Citato in giurisprudenza come esempio di ipotesi in cui i tempi tecnici per l'accertamento dell'identità (es. soggetto straniero) possono essere esclusi dal computo delle 48 ore; qui la Corte afferma che tali eccezioni non si applicavano al caso concreto
artt. 380, comma 2, lett. e), 386, 391, 558, comma 4 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come presunte violazioni/forme di vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto tali censure infondate alla luce della giurisprudenza e dei fatti
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzata meramente come riferimento procedurale
Massime di principio
- Per l'arresto in flagranza il termine di 48 ore per chiedere la convalida decorre dal momento della materiale privazione della libertà personale e non dall'orario di redazione del verbale
- La redazione tardiva del verbale non sospende né interrompe il decorso del termine per la convalida, salvo esigenze tecniche oggettive (es. identificazione complessa di stranieri) espressamente previste
- La presenza di dichiarazioni spontanee o prove chiare sul luogo del delitto riduce la possibilità di giustificare dilatazioni temporali per accertamenti e dunque non prolunga il termine delle 48 ore
- Il mancato rispetto del termine delle 48 ore rende l'arresto non convalidabile e legittima la decisione di non convalidare, indipendentemente da successivi atti formali
- Eventuali spostamenti d'udienza disposti dall'organo giudicante non trasferiscono automaticamente la responsabilità dei termini sul Pubblico Ministero quando il termine è già decorso per fatti oggettivi
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