Cassazione Civile, Ordinanza n. 12579/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria disposta per il recupero di crediti tributari, collegata a cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento esecutivo. Il contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la prescrizione dei crediti, vizi della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mancata preventiva comunicazione ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e difetto di motivazione dell'atto. In appello la CTR aveva accolto il ricorso ritenendo assorbente la mancata prova della rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia della CTR su parte delle censure; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non aver la CTR esaminato le eccezioni di mancata notifica degli atti presupposti; 3) violazione delle norme sulle spese processuali e sul D.M. n. 55 del 2014, contestando la liquidazione delle spese per asserito eccessivo scostamento dai valori medi e per motivazione insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il ricorrente, essendo risultato integralmente vittorioso in appello con l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, non aveva interesse a censurare l'omesso esame delle ulteriori eccezioni relative ai vizi degli atti presupposti, dedotte solo in via incidentale e senza autonoma impugnazione. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che la liquidazione delle spese era stata effettuata entro limiti compatibili con i parametri del D.M. n. 55 del 2014 e che lo scostamento dai valori medi non risultava apprezzabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza per omessa pronuncia non è ammissibile quando la parte ricorrente sia già risultata integralmente vittoriosa sul capo decisorio censurato e non abbia più un concreto interesse a ottenere la pronuncia sulle ulteriori eccezioni dedotte solo incidentalmente.
art. 115 c.p.c.
La censura sul mancato esame delle prove o delle eccezioni è infondata se riguarda questioni divenute prive di interesse per effetto dell'accoglimento della domanda principale in appello.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come norma che impone la preventiva comunicazione prima dell'iscrizione ipotecaria; la CTR aveva fondato l'annullamento dell'ipoteca sulla mancata prova della sua rituale notificazione.
art. 4 D.M. 55/2014
La liquidazione delle spese è censurabile solo se vi sia uno scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari; nel caso concreto tale scostamento non è stato ravvisato.
art. 2233, comma 2, c.c.
È richiamato quale parametro per la determinazione del compenso professionale, in coordinamento con i criteri del D.M. 55/2014.
art. 91, comma 4, c.p.c.
La regolazione delle spese processuali deve rispettare i parametri normativi e può essere sindacata solo in presenza di violazioni effettive e non di mere contestazioni sul quantum entro margini fisiologici.
art. 111 Cost.
È evocato a sostegno della censura sulla motivazione della liquidazione delle spese, ma la Corte non ravvisa un vizio idoneo a cassare la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi è integralmente vittorioso sul capo decisorio principale non ha interesse a dolersi in cassazione dell'omesso esame di ulteriori eccezioni o questioni rimaste assorbite, se tali questioni erano state dedotte solo in via incidentale e non autonomamente impugnate.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede un concreto interesse attuale alla decisione della questione non esaminata; in mancanza, il motivo è infondato.
- La liquidazione delle spese è censurabile in cassazione solo quando si discosti in modo apprezzabile dai parametri tabellari applicabili; un ridimensionamento contenuto rispetto ai valori medi non integra di per sé violazione di legge o vizio di motivazione.
- La mancata prova della rituale notificazione della comunicazione preventiva prevista per l'iscrizione ipotecaria costituisce, secondo la decisione, presupposto idoneo a determinare la nullità dell'iscrizione stessa.
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