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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1834/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., denunciando violazione di legge (art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.) perché la sospensione sarebbe stata adottata anche in relazione alla rimessione in termini per impugnare della posizione di un solo difensore (mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado) con conseguente aggravio della posizione personale di Messina rispetto agli altri imputati. Chiede la separazione del procedimento ovvero che la sospensione decorresse dall'apertura del dibattimento; deduce inoltre l'incostituzionalità dell'art. 304, comma 2 per violazione degli artt. 3, 13, 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la censura ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) è inammissibile perché non riguarda norme la cui violazione comporti nullità, inutilizzabilità o decadenza e perché la Cassazione non può, in assenza di specifiche deduzioni, effettuare ricerche probatorie o di fatto. Sul merito la sospensione ai sensi dell'art. 304, comma 2, è stata correttamente motivata: la Corte di appello/il Tribunale del riesame hanno valutato la "particolare complessità" del giudizio con riferimento all'attività da compiere, considerando il numero degli imputati (dodici), la gravità e la tipologia delle imputazioni (reati di criminalità di tipo mafioso), la qualità e il numero delle questioni di impugnazione e la necessità di più udienze. Tale valutazione, adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione. È irrilevante che la sospensione sia stata disposta prima della discussione e che per Messina i termini per impugnare non fossero ancora spirati. La richiesta di separazione basata sull'art. 304, comma 5 non era applicabile perché quel comma si riferisce ai casi dei commi 1 e 4, non al comma 2. La questione di incostituzionalità non è rilevante ai fini della decisione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 304 cod. proc. pen., comma 2

    "i termini di durata massima della custodia cautelare possono essere sospesi ... nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi"

    La Corte interpreta il comma 2 come norma che consente la sospensione dei termini per l'intero giudizio quando ricorre una "particolare complessità" del dibattimento valutata con riferimento all'attività da compiere (numero imputati, gravità delle imputazioni, numero e qualità delle questioni, necessità di più udienze). Tale valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione

  • art. 304 cod. proc. pen., comma 5

    riferimento normativo operato dalla difesa

    Il comma 5 disciplina limitazioni in caso di separazione processuale per fattispecie indicate ai commi 1 e 4; non è applicabile alle sospensioni disposte ai sensi del comma 2, che riguardano situazioni di carattere oggettivo comuni a tutti gli imputati

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)

    motivo di ricorso per violazione di legge processuale

    La Corte ricorda che la deduzione di violazione di legge ai sensi di questa norma è ammissibile solo se concerne norme la cui osservanza sia prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza; in mancanza di ciò il motivo è inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    effetti della declaratoria di inammissibilità

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (qui euro 3.000 alla Cassa delle ammende), secondo i criteri dell'art. 616

  • artt. 3, 13 comma quinto, 111, 117 Cost. e art. 6 CEDU

    censura di incostituzionalità sollevata dal ricorrente

    La Corte ritiene la questione non rilevante per la decisione perché la sospensione era motivata sulla base della complessità oggettiva del giudizio e non sulla rimessione in termini di un difensore; dunque non è necessario esaminare il profilo di costituzionalità

Massime di principio

  • La sospensione dei termini di custodia ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è legittima quando, con adeguata motivazione, il giudice ritiene il dibattimento "particolarmente complesso" valutando prospetticamente l'attività da compiere (es.: numero elevato di imputati, reati di criminalità organizzata, qualità e numero di questioni da esaminare, necessità di più udienze).
  • La valutazione della "particolare complessità" del giudizio è in generale un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, se lo è, risulta insindacabile in sede di legittimità.
  • La sospensione può estendersi all'intero processo anche se, per singoli imputati, non sono ancora spirati i termini per impugnare; non è necessario che la sospensione decorra soltanto dall'apertura del dibattimento.
  • La previsione dell'art. 304, comma 5 (limitazioni in caso di separazione) non si applica automaticamente ai casi disciplinati dal comma 2: i rimedi per ottenere lo stralcio o la separazione devono fondarsi su disposizioni e circostanze espressamente previste dalla norma.
  • Le doglianze connesse a violazioni procedurali (art. 606, comma 1 lett. c) devono riguardare violazioni la cui sanzione sia la nullità, inutilizzabilità o decadenza; altrimenti rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • Se si intende contestare la sospensione dei termini per eccesso o impropria estensione, è opportuno evidenziare specifici elementi fattuali che dimostrino l'assenza di complessità o il pregiudizio personale derivante dalla misura (es.: richiesta motivata di separazione tempestiva, prova dell'effettivo pregiudizio), perché la Cassazione non sostituisce il proprio esame ai fatti non adeguatamente dedotti.

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