Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 29/07/2023 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro (rilascio) delle navi "Helga", "Bridge" e "Ulisse". Nel ricorso si denunciavano violazioni di norme penali e civili (tra cui art. 640-bis c.p., art. 483 c.p., art. 76 d.P.R. n. 445/2000 e artt. 1256 e 1462 c.c.) ritenute rilevanti ai fini della decisione sul dissequestro; successivamente il ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto l'autorizzazione all'uso delle navi oggetto del sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, rilevando che il risultato concreto perseguito (l'autorizzazione all'uso delle navi) era già stato conseguito, per cui non sussiste più un interesse concreto e attuale all'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p. Inoltre il ricorrente è stato esentato dalla condanna alle spese processuali, dato che l'inammissibilità è derivata dalla sopravvenuta autorizzazione che ha reso inutile l'ulteriore prosecuzione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Articolo indicato tra le norme richiamate dal ricorrente, ma la Corte non ha svolto valutazioni di merito su di esso perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 483 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante, ma non esaminato sostanzialmente per la stessa ragione di inammissibilità.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Invocato dal ricorrente (probabilmente con riferimento a documentazione amministrativa), ma non oggetto di valutazione decisoria a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 1256 e 1462 cod. civ.
Norme civilistiche richiamate nella prospettazione difensiva; tuttavia la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha fatto applicazione di questa norma quale condizione di ammissibilità delle impugnazioni: l'interesse ad impugnare deve essere collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento e deve essere idoneo a produrre un vantaggio concreto e pratico per l'impugnante; se il vantaggio è già conseguito, viene meno l'interesse e l'impugnazione è inammissibile.
giurisprudenza richiamata (Sez. U, sent. n. 42/1995; Sez. 3, sent. n. 30547/2019)
La Corte si è richiamata ai principi consolidati della giurisprudenza secondo i quali l'interesse ad impugnare richiede una lesione effettiva dei diritti tutelati e la possibilità concreta di ottenere in nuovo giudizio un risultato favorevole, non una mera aspirazione di correttezza tecnico-giuridica.
Massime di principio
- Se, durante il corso del processo o prima della decisione di un'impugnazione, il risultato concreto perseguito dall'impugnante si realizza (es. autorizzazione all'uso di beni sequestrati), si verifica una sopravvenuta carenza di interesse e l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e proporre un vantaggio pratico derivante dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento: non è sufficiente chiedere la correzione tecnica della motivazione.
- Nel valutare l'ammissibilità di un ricorso, il giudice applica l'art. 568 c.p.p.: l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a rimuovere un pregiudizio effettivo e a conseguire un beneficio pratico per l'impugnante.
- La sopravvenuta rinuncia o la perdita dell'interesse per cause non imputabili all'impugnante può giustificare l'esenzione dalla condanna alle spese processuali.
- Prima di proporre o proseguire un'impugnazione è opportuno verificare la persistenza dell'interesse concreto e, se possibile, valutare soluzioni alternative (es. istanze interlocutorie o accordi che eliminino la pregiudiziale) per evitare spese e ricorsi inutili.
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