Sentenza n. 1273/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Salerno, n. 2234/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, nella parte relativa alla durata del trattamento terapeutico ABA riconosciuto al minore
Esito
Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)
Prevale il privato
La controversia
I genitori del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, avevano ottenuto dal TAR l’annullamento parziale della delibera regionale e del Piano Riabilitativo Individualizzato, nonché l’ordine all’ASL di erogare il trattamento ABA per 25 ore settimanali, con cinque ore mensili di supervisione, per un anno, con successiva rivalutazione. In appello hanno contestato esclusivamente la durata annuale del trattamento, chiedendo che fosse riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno d’età e senza verifiche periodiche. Hanno dedotto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo ingiustificata la limitazione temporale a un anno e in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva indicato una durata del trattamento fino alla maggiore età. Gli appellanti hanno inoltre reiterato la censura relativa all’illegittimità del PDTA regionale n. 131/2021, nella parte in cui prevede trattamenti differenziati e predeterminati per fasce d’età, ma tale censura riguardava specificamente il numero delle ore settimanali e non la durata temporale del trattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo parzialmente e ha riformato la sentenza del TAR limitatamente alla durata del trattamento. Ha escluso che fosse possibile imporre l’erogazione della terapia ABA fino al compimento della maggiore età senza verifiche periodiche. Pur riconoscendo che, quando le risultanze istruttorie lo giustificano, il giudice può ordinare all’amministrazione sanitaria di assicurare il trattamento per un periodo più lungo di quello originariamente previsto, il trattamento deve essere erogato rebus sic stantibus, cioè in relazione al quadro clinico e alle esigenze terapeutiche attuali, salva la sopravvenienza di nuove esigenze. Considerata l’età del minore, le previsioni del PDTA per la fascia da 7 a 13 anni e le risultanze della CTU, il Collegio ha riconosciuto il trattamento per un massimo di sessanta mesi decorrenti dalla pronuncia del TAR, mantenendo però la revisione periodica ogni sei mesi prevista dal PDTA. Il Consiglio ha ritenuto non illegittima tale revisione, anche perché le linee guida nazionali dell’ISS valorizzano la periodica valutazione della risposta al trattamento e non consentono di ritenere automaticamente appropriato un piano terapeutico esteso fino alla maggiore età senza rivalutazioni. Ha precisato che gli esiti delle verifiche potranno essere sottoposti a controllo giudiziario, anche in sede di ottemperanza, per accertare che la rivalutazione sia effettivamente fondata su circostanze sopravvenute o sull’evoluzione del quadro clinico e non costituisca un’elusione della pronuncia. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del minore e delle persone citate, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le risultanze istruttorie e cliniche lo giustificano, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione sanitaria di erogare una prestazione terapeutica per un periodo più lungo di quello previsto dal piano originario, evitando che l’interessato debba impugnare reiteratamente piani terapeutici eventualmente elusivi della tutela riconosciuta.
- L’ordine giudiziale di erogazione di una terapia sanitaria protratta nel tempo deve operare rebus sic stantibus: la prestazione è dovuta in relazione al quadro clinico e alle esigenze terapeutiche accertate, fino alla sopravvenienza di nuove esigenze o all’evoluzione della situazione sanitaria.
- Il riconoscimento giudiziale di un trattamento terapeutico per un periodo pluriennale non impedisce all’amministrazione sanitaria di effettuare verifiche periodiche sull’efficacia della terapia e sulla risposta del paziente, quando tali verifiche siano previste dagli atti di indirizzo regionali e risultino coerenti con le linee guida sanitarie.
- Non è normalmente giustificato imporre un piano terapeutico destinato ad accompagnare il minore fino alla maggiore età senza alcuna rivalutazione periodica, poiché la risposta al trattamento e l’evoluzione del quadro clinico devono poter essere verificate nel tempo.
- Le verifiche periodiche successive a una pronuncia giudiziale devono essere effettive e fondate su circostanze sopravvenute o sull’evoluzione del quadro clinico; qualora siano utilizzate per eludere quanto deciso dal giudice, i relativi atti possono essere sottoposti a controllo giudiziario, anche in sede di ottemperanza.
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