Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12983/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) contestazione della qualificazione del fatto come ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p., con dedotta insufficiente e illogica motivazione sulla mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 648 c.p. a fronte della versione difensiva (ricezione di una busta sigillata come regalo); 2) domanda di riqualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p., lamentando che la condotta sarebbe stata solo colposa/negligente; 3) censura sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), per mancata motivazione concreta del collegamento tra precedenti e fatto attuale; 4) doglianza sul diniego delle attenuanti per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.); 5) mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi come manifestamente infondati ribadendo che l'elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa: la corte d'appello aveva ritenuto inattendibile la versione della Occhioni (non indicazione dell'identità dell'uomo che avrebbe donato la busta) e, perciò, provata la conoscenza della provenienza illecita; pertanto la condanna per ricettazione (pena 1 anno e 6 mesi e multa di 800 euro, con riconoscimento della forma attenuata per particolare tenuità del fatto) è stata confermata e l'assoluzione dei coimputati mantenuta per differente posizione materiale. La Cassazione ha invece accolto il motivo relativo alla recidiva, ritenendo che la Corte d'appello non abbia dato una motivazione concreta e sufficiente sul rapporto tra precedenti e fatto appena contestato; ha altresì ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata motivazione sulle circostanze attenuanti generiche. Ha respinto la censura sulle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 ritenendo che tale attenuante fosse stata in sostanza assorbita nella valutazione della particolare tenuità già operata. Conseguentemente la sentenza di merito è annullata limitatamente alla valutazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio su tali profili; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte ha confermato che l'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche mediante elementi indiretti, come l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa, e che la prova della consapevolezza può emergere dalle modalità di acquisizione della res

  • art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza)

    La Corte ha escluso la riqualificazione in acquisto di cose di sospetta provenienza quando risulta provata la consapevolezza della provenienza delittuosa; il comportamento meramente 'colposo' sarebbe rilevante solo se non fosse dimostrata la consapevolezza

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica e concreta che spieghi il nesso tra le precedenti condanne e il fatto attuale; non è sufficiente un richiamo generico ai precedenti penali

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p. (circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità)

    Se il giudice ha già considerato il valore del danno patrimoniale nella valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 648 comma 2), l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità risulta assorbita e non può essere concesse separatamente

  • art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica; la loro omissione motivazionale determina vizio che impone annullamento e rinvio

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma procedurale riferita ai motivi di cassazione per insufficienza e illogicità della motivazione, utilizzata come quadro per le censure mosse dalla ricorrente

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiamato come parametro per valutare la rilevanza dei precedenti e il rapporto tra fatti attuali e pregresse condotte nella valutazione della recidiva

Massime di principio

  • La consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo della ricettazione) può essere desunta anche da elementi indiretti: omissioni, dichiarazioni inattendibili o incongruenze sulla provenienza della cosa possono costituire prova della conoscenza
  • La semplice affermazione di aver ricevuto un oggetto sigillato in regalo non esonera dall'onere di prova se tale versione non è corroborata da elementi concreti; l'assenza di indicazioni sull'identità del donante può rendere la versione inattendibile
  • La riqualificazione in acquisto di cose di sospetta provenienza è possibile solo quando non risulti provata la consapevolezza dell'origine illecita; se la prova indica la consapevolezza, il reato resta ricettazione
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica e concreta che colleghi le pregresse condanne con la maggiore pericolosità attuale: non basta menzionare la presenza di precedenti
  • Se il giudice ha già valutato il valore del bene ai fini della particolare tenuità, non è possibile concedere separatamente l'attenuante per danno di speciale tenuità perché essa risulta assorbita
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato; la mancata motivazione è vizio che comporta annullamento parziale e rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.