Cassazione Penale, Sentenza n. 38202/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione del cumulo emesso il 20/09/2023 decurtando complessivamente 270 giorni: in particolare richiedeva la detrazione di ulteriori 225 giorni di liberazione anticipata riferiti al periodo 12/07/2013-12/07/2015 relativi alla sentenza sub 2 del cumulo, oltre a 45 giorni a titolo di risarcimento ex d.l. 92/2014 già riconosciuti dall'Ufficio di Sorveglianza di Napoli il 31/01/2018. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse risposto alla specifica istanza e avesse rigettato il ricorso confondendo la questione con valutazioni di "fungibilità" non richieste.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Ha confermato che la rideterminazione per continuazione in sede esecutiva non consente automaticamente di imputare la differenza alla detenzione da eseguire; trova applicazione l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che consente il computo solo dei periodi di custodia cautelare e delle pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato. Nel caso specifico risultava che Pelliccio aveva espiato dal 12/07/2013 al 19/12/2018 (anni 5 mesi 8 giorni 8) e che erano stati già detratti 570 giorni di liberazione anticipata e risarcimenti per il periodo dal 01/01/2016 al 19/12/2018; i periodi anteriori al 2016 (12/07/2013-31/12/2015) e le relative facilitazioni non sono stati riconosciuti perché la permanenza del reato associativo (art. 416-bis) era cessata nel 2016, ostando la disciplina dell'art. 657, comma 4. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, codice di procedura penale
art. 657, comma 4 cod. proc. pen.
Dispone che, nella determinazione della pena da eseguire dopo il cumulo, vanno computati solo i periodi di custodia cautelare sofferti e le pene espiate sine titolo dopo la commissione del reato; impedisce quindi di imputare automaticamente alla detenzione differenze derivanti dalla continuazione quando parte della pena è stata espiata anteriormente alla cessazione della permanenza del reato permanente.
art. 416-bis, codice penale
Norma sul reato associativo (associazione di tipo mafioso) la cui "permanenza" è rilevante per l'applicazione dell'art. 657, comma 4: se la permanenza del reato è cessata in una data antecedente, non è possibile utilizzare la regola di fungibilità per le pene espiate senza titolo anteriori alla cessazione.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede le conseguenze quando il ricorso è dichiarato inammissibile, fra cui la condanna alle spese processuali e, in determinate ipotesi, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
d.l. 92/2014 (riferimento al riconoscimento risarcitorio)
Richiamato in relazione ai 45 giorni di risarcimento già riconosciuti dall'Ufficio di Sorveglianza; utilizzato come titolo eventualmente rilevante ai fini del calcolo dei giorni da detrarre, ma non ha consentito il riconoscimento per i periodi antecedenti alla cessazione della permanenza del reato.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena per continuazione in sede esecutiva non implica automaticamente che la differenza tra somma delle pene e la pena complessiva rideterminata sia da imputare alla detenzione residua: va applicato l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
- Ai fini del computo per la pena da eseguire si tengono conto soltanto dei periodi di custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo verificatisi dopo la commissione del reato; i periodi antecedenti alla cessazione della "permanenza" del reato permanente non sono imputabili per fungibilità.
- La "fungibilità" delle pene espiate sine titulo non si applica ai reati permanenti quando la permanenza è cessata dopo l'espiazione senza titolo: è necessario verificare la data di cessazione della permanenza rispetto ai periodi di detenzione.
- Chi presenta istanza in sede esecutiva deve formulare richieste chiare, specifiche e documentate sulle giornate da detrarre e sul titolo giuridico (custodia cautelare, liberazione anticipata, risarcimenti): istanze generiche o aspecifiche rischiano l'inammissibilità.
- In caso di rigetto in Cassazione per inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; valutare la solidità formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
- Se si ritiene che vi siano periodi effettivamente espiati "sine titulo" dopo la commissione del reato, occorre esibire chiara documentazione anagrafico-carceraria e decisioni precedenti che attestino date di permanenza e riconoscimenti (es. ordinanze dell'Ufficio di Sorveglianza) per ottenere la detrazione nel cumulo.
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