Ordinanza n. 2554/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo, - dell’avviso pubblico del 14.02.2025, indetto da Roma Capitale - dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di Roma Capitale, “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - della determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/14486 della direzione del dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - della deliberazione della giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma”; - della deliberazione della giunta capitolina n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di giunta capitolina n. 136/2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, quanto ai primi motivi aggiunti, - della nota prot. QC/2026/0007212 del 03.02.2026 recante “Comunicazioni inerenti alla gara n. 4788 del 14/02/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale prot. rep. N. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025 del 14.02.2025 relative all’area demaniale denominata “LA VECCHIA PINETA” e modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328”, con la quale si invita la ricorrente a sgomberare e rimettere in pristino l’area demaniale entro e non oltre il 31 marzo 2026; - della nota prot. QC/2026/0007265 del 03.02.2026 recante “Comunicazioni inerenti alla gara n. 4788 del 14/02/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale prot. rep. N. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025 del 14.02.2025 relative all’area demaniale denominata “MIAMI” e modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328”, con la quale si invita la ricorrente a sgomberare e rimettere in pristino l’area demaniale entro e non oltre il 31 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, quanto ai secondi motivi aggiunti, - della determinazione dirigenziale n. QC/1186/2026 del 10/04/2026, prot. QC/26299/2026, adottata dal direttore della direzione rigenerazione del litorale e grandi progetti di Roma Capitale, recante ad oggetto: “Accesso e sgombero della struttura balneare denominata ‘VECCHIA PINETA’, sita in Piazzale dell’Aquilone 4, identificata catastalmente al Foglio 1120, p.lla 6, - ex Concessione Demaniale Marittima n. 2 del 2011”, con la quale si dispone l’accesso forzoso e lo sgombero immediato dell’area demaniale nei confronti della ricorrente, con esecuzione anche coattiva previa notifica e decorso del termine di 10 giorni dalla stessa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e atti di indizione della procedura per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale, nonché comunicazioni di sgombero e determinazione di accesso forzoso e sgombero della struttura balneare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico del 14 febbraio 2025 per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime con finalità turistiche e ricreative, la determinazione dirigenziale di indizione della procedura, le deliberazioni della Giunta capitolina recanti indirizzi e criteri per la valorizzazione del litorale e gli atti connessi. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato le comunicazioni con cui Roma Capitale l’ha invitata a sgomberare e rimettere in pristino due aree demaniali entro il 31 marzo 2026. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale che ha disposto l’accesso forzoso e lo sgombero immediato di una struttura balneare, anche coattivamente, previo decorso del termine di dieci giorni dalla notifica. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In questa fase, caratterizzata da un esame sommario, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato è stato qualificato come di natura economica e, secondo il giudice, risarcibile in caso di eventuale accoglimento del ricorso principale o dell’appello, anche alla luce dell’indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato in casi analoghi. L’imminente inizio della stagione balneare 2026 non ha quindi determinato la concessione della misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
art. 25 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
La disposizione è richiamata nelle comunicazioni amministrative relative allo sgombero delle aree demaniali, senza che l’ordinanza ne sviluppi l’interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio esclusivamente economico derivante dall’esecuzione di atti amministrativi non integra, di regola, il periculum in mora quando risulti risarcibile per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- L’imminenza dell’avvio della stagione balneare non è, di per sé, sufficiente a fondare la sospensione cautelare di atti relativi all’affidamento o allo sgombero di aree demaniali, se il danno allegato è qualificabile come meramente economico e reintegrabile mediante risarcimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →