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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 146/2025 pubblicata il 27.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Udine - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 988/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Udine.

Giustizia amministrativa202500613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Udine, Sezione Lavoro, n. 146/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 146/2025 del Tribunale Ordinario di Udine, Sezione Lavoro, divenuta cosa giudicata. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione del giudicato è avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, non essendovi più una controversia attuale sull'esecuzione.
  • L'intervenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché la necessità del giudizio e il comportamento processuale delle parti giustificano l'imputazione delle spese all'amministrazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, il giudice può disporre il rimborso del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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