Cassazione Penale, Sentenza n. 46475/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in relazione a una sentenza di condanna a 4 anni e 2 mesi. Ha dedotto violazione dell'art. 4 della Decisione Quadro 2008/2009 GAI e dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del d.lgs. n. 161/2010: in sostanza sosteneva che le disposizioni richiamate escludono l'applicazione del capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale e quindi non potrebbe trovare applicazione l'art. 656 c.p.p. che impone l'emissione dell'ordine di carcerazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva l'interpretazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 161/2010 (che dispone che "la trasmissione all'estero è disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione ... ovvero, quando l'ordine è già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo..."): tale norma non impedisce l'emissione né il mantenimento dell'ordine di esecuzione domestico e dunque non giustifica la revoca. La Corte ha inoltre escluso che la mera trasmissione degli atti per l'esecuzione all'estero comporti la sospensione dell'ordine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Decisione Quadro 2008/2009 GAI
La Corte non ha ritenuto che la richiamata Decisione Quadro osti, di per sé, all'emissione dell'ordine di esecuzione; l'eccezione del ricorrente non è risultata idonea a impedire l'ordine
d.lgs. n. 161 del 2010, art. 5, comma 1
la trasmissione all'estero è disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione ... ovvero, quando l'ordine è già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo...
La trasmissione all'estero è prevista al momento dell'emissione dell'ordine ma ciò non rende la trasmissione condizione sospensiva dell'emissione o del mantenimento dell'ordine di esecuzione; pertanto l'esistenza della procedura di trasmissione non impedisce l'emissione dell'ordine di carcerazione
d.lgs. n. 161 del 2010, art. 4, comma 2
La Corte non ha ritenuto che la previsione di non applicabilità di talune disposizioni del codice di procedura penale determini automaticamente l'impossibilità di emettere l'ordine di esecuzione; non è stata riconosciuta una diretta incompatibilità che giustifichi la revoca
art. 656 cod. proc. pen.
L'art. 656 c.p.p. (norma che riguarda l'ordine di carcerazione) è stato considerato applicabile nell'ordinamento sostanziale: nulla nella normativa richiamata impedisce la sua applicazione al caso concreto
Massime di principio
- La trasmissione degli atti per l'esecuzione all'estero, prevista dal d.lgs. 161/2010, non preclude di per sé l'emissione o il mantenimento di un ordine di esecuzione emesso in ambito nazionale
- L'art. 5 del d.lgs. 161/2010 fissa il momento della trasmissione senza introdurre una sospensione automatica dell'ordine di esecuzione
- Per ottenere la revoca di un ordine di esecuzione occorre dimostrare una concreta causa di sospensione o incompatibilità normativa/fattuale (ad es. esecuzione già avvenuta all'estero, cause di incompatibilità con diritti fondamentali), non si basta richiamare in astratto disposizioni europee o nazionali
- In caso di conflitto apparente tra norme nazionali e disposizioni relative al reciproco riconoscimento, il giudice interpreta le norme in modo da evitare disparità irragionevoli e richiede indicazioni chiare che il legislatore abbia voluto precludere l'esecuzione domestica
- Chi intende opporsi a un ordine di esecuzione collegato a procedura di esecuzione all'estero deve articolare censure specifiche e produrre elementi fattuali che dimostrino l'impossibilità o l'illegittimità dell'ordine
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