Cassazione Civile, Ordinanza n. 11498/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio i coniugi per ottenere l’inefficacia, nei propri confronti, dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto immobili siti in Venezia, deducendo che l’atto fosse stato posto in essere in frode ai creditori e in violazione dell’art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, limitando l’inefficacia alla quota del 50% dell’immobile conferita dal coniuge debitore; la Corte d’appello aveva confermato. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provati i poteri rappresentativi del soggetto che aveva sottoscritto la procura per la società attrice, sulla base di una visura estera che, secondo il ricorrente, escludeva la rappresentanza; 2) violazione delle norme di diritto internazionale privato e della legge panamense, sostenendo che la rappresentanza della società anonima panamense non spettasse al singolo soggetto indicato dalla società; 3) ulteriore violazione della legge panamense per mancata produzione dello statuto e dell’atto di nomina del rappresentante, che impedirebbe di ritenere legittima la procura ad agire; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per la mancata produzione integrale dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ritenuto indebitamente surrogato da ispezione ipotecaria e nota di trascrizione; 5) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c., per avere la Corte escluso la novità della domanda di inefficacia del fondo patrimoniale, proposta secondo il ricorrente solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi, pur trattando congiuntamente la questione della procura e della rappresentanza della società attrice secondo il diritto panamense, fossero inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. e comunque infondati, poiché il giudice di merito aveva correttamente accertato d’ufficio il diritto straniero ex art. 14 l. n. 218/1995 e aveva valorizzato la visura societaria e gli atti di causa nel valutare i poteri rappresentativi. Ha poi ritenuto il quarto motivo inammissibile, perché la censura non denunciava un errato riparto dell’onere della prova ma mirava a contestare il diverso peso attribuito alle prove e la ritenuta sufficienza della nota di trascrizione. Ha infine dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati trascritti gli atti necessari a dimostrare la pretesa mutatio libelli. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
È la base dell’azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci, nei confronti del creditore, gli atti dispositivi compiuti in pregiudizio delle garanzie patrimoniali.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi ed eccezioni; non consente di sindacare il peso attribuito alle prove o la loro valutazione di merito.
art. 14, legge n. 218/1995
L’accertamento della legge straniera deve essere compiuto d’ufficio dal giudice, che può utilizzare qualsiasi mezzo utile, anche informale, per ricostruire il diritto applicabile.
art. 16 disp. prel. c.c.
Richiamato in relazione alla ricerca e applicazione del diritto straniero, consentendo l’uso degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e documenti su cui si fonda la censura vanno trascritti o puntualmente individuati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che, in realtà, miravano a una rivalutazione del merito o erano prive dei requisiti di specificità richiesti.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per la dedotta novità della domanda; la Corte ha escluso la censurabilità in cassazione perché il ricorrente non aveva riprodotto gli atti necessari a dimostrare la mutatio libelli.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare un asserito vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 360bis c.p.c.
Richiamato in relazione all’inammissibilità delle censure che non offrivano elementi idonei a mutare l’orientamento giurisprudenziale sul valore probatorio della nota di trascrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’erronea individuazione della parte onerata della prova; non può essere usata per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Quando il giudice debba applicare il diritto straniero, l’accertamento della legge applicabile deve essere svolto d’ufficio e può fondarsi su fonti anche non formali, purché il percorso ricostruttivo sia logicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se la doglianza si fonda su documenti o atti di merito, questi devono essere riportati o individuati con precisione, altrimenti la censura è inammissibile.
- Non è consentito in sede di legittimità trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o del peso attribuito alle prove dal giudice di appello.
- La nota di trascrizione può essere sufficiente a identificare il negozio e i beni cui si riferisce, senza necessità di esaminare il titolo, salvo che siano dedotte specifiche irregolarità della nota stessa.
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