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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37617/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, in proprio, aveva proposto opposizione all'esecuzione contro un pignoramento presso terzi di crediti vantati nei confronti di un comune, eseguito dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, formulando anche domande risarcitorie nei confronti del terzo pignorato e una domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'ente creditore procedente. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e compensava le spese; in appello veniva confermata la decisione di primo grado, anche quanto alle spese e al rigetto/inammissibilità delle domande risarcitorie. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione del contraddittorio e dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del comune, sostenendo che l'appello verso di esso era stato dichiarato inammissibile pur essendo il comune litisconsorte necessario; 2) violazione dell'art. 96 c.p.c. per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento per lite temeraria; 3) violazione dell'art. 88 c.p.c. per il mancato esame della domanda di risarcimento per abuso del processo. La Corte ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e per difetto di specificità, osservando che il ricorso non ricostruiva adeguatamente le domande, le difese, la sentenza di primo grado, i motivi di appello e la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre dichiarato inammissibili, in ogni caso, tutti i motivi: il primo perché non confrontato con la reale motivazione sulla regolazione delle spese e sulla soccombenza; il secondo e il terzo perché generici, teorici e non specificamente rivolti contro le ragioni della decisione di appello che aveva ritenuto i relativi gravami inammissibili per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa degli intimati, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non contenesse una sufficiente esposizione sommaria dei fatti e non consentisse una chiara cognizione della vicenda processuale senza ricorrere ad altre fonti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha poi aggiunto che anche i singoli motivi erano inammissibili perché non specifici e non confrontati con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    richiamato solo quale base del pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria e sufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte una piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    l'assenza di richiami puntuali agli atti rilevanti impedisce la valutazione delle censure

  • art. 91 c.p.c.

    è richiamato nel motivo relativo alla condanna alle spese, ma la censura è stata ritenuta non specificamente confrontata con la ratio della sentenza impugnata

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato come fondamento della domanda risarcitoria per lite temeraria; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificità

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato come base della domanda di risarcimento per abuso del processo; la doglianza è stata reputata generica e non confrontata con la motivazione dell'appello

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la memoria del ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, va versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    è il parametro rispetto al quale si calcola l'ulteriore importo dovuto in caso di esito negativo dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti completa e autosufficiente, idonea a far comprendere alla Corte l'intera vicenda sostanziale e processuale senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a formule generiche o a richiami astratti di principi di diritto.
  • Le doglianze relative alla regolazione delle spese devono essere specifiche e rapportate alla motivazione del giudice di merito; non è sufficiente contestare in modo apodittico la soccombenza o la compensazione.
  • Le domande di risarcimento per lite temeraria o abuso del processo, se riproposte in cassazione, richiedono una puntuale ricostruzione delle allegazioni e delle ragioni di rigetto nei gradi di merito, oltre a una critica mirata alla decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità dei motivi di appello o di ricorso impedisce il sindacato di legittimità sul merito della controversia e conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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