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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09007/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. I reati contestati erano la uccisione o maltrattamento di animali e la sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in tema di sospensione condizionale della pena, lamentando che il giudice di merito avesse escluso la prognosi favorevole sulla base di precedenti condanne senza adeguata specificazione, e sosteneva che la difesa avesse anche valorizzato elementi positivi non correttamente valutati. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che, per effetto della pandemia, non fosse esigibile una condotta diversa da quella contestata e che le limitazioni agli spostamenti avrebbero reso impossibile prendersi cura degli animali collocati altrove; censurava inoltre la mancata considerazione dei motivi di appello su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la censura sulla sospensione condizionale, osservando che il giudizio negativo del merito sulla prognosi favorevole era fondato su precedenti condanne e che la doglianza non contestava specificamente l'inesistenza di tali precedenti, limitandosi a una rivalutazione degli elementi favorevoli. Ha ritenuto inoltre adeguata la motivazione con cui la corte territoriale aveva escluso l'impossibilità assoluta di agire diversamente durante la pandemia, valorizzando la possibilità concreta di deroghe al divieto di spostamento e quindi la possibilità di evitare la condotta prendendo cura degli animali pur se collocati altrove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 544-ter c.p.

    richiamato come norma incriminatrice per il reato in materia di animali oggetto della condanna confermata

  • art. 334, comma 2, c.p.

    richiamato come ulteriore norma incriminatrice relativa al reato confermato in appello

  • art. 159, comma 1, n. 3 c.p.

    richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge un'applicazione sostanziale da parte della Corte

  • art. 108 c.p.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla sospensione condizionale della pena

  • art. 544, commi 1 e 3 c.p.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla contestazione sulla esigibilità di una condotta diversa

Massime di principio

  • Il giudizio sulla concessione della sospensione condizionale della pena è sorretto da un apprezzamento prognostico del giudice di merito, che può fondarsi sulla presenza di precedenti condanne e non è censurabile in cassazione con una mera richiesta di rivalutazione degli elementi favorevoli.
  • In sede di legittimità la censura deve essere specifica: non è sufficiente lamentare genericamente l'esistenza di precedenti o l'erronea valutazione del quadro personale, se non si contesta in modo puntuale il presupposto fattuale posto a base della decisione.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può tradursi nella prospettazione di una tesi alternativa rispetto a quella accolta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e logicamente adeguata.
  • L'eventuale contesto emergenziale non esclude di per sé l'esigibilità di una condotta lecita, ove il giudice di merito abbia accertato in concreto la possibilità di deroghe o di modalità alternative idonee a evitare la commissione del fatto.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando non possano escludersi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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