Sentenza n. 2128/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'ATI prima classificata; con motivi aggiunti, ordinanza sindacale di proroga tecnica del servizio di igiene urbana
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'ATI prima classificata, deducendo: 1) violazione del disciplinare e dei Criteri Ambientali Minimi, per l'omessa allegazione della scheda tecnica relativa ai contenitori carrellati da 360 litri; 2) violazione della lex specialis e dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, poiché la stima dei costi delle migliorie dell'aggiudicataria sarebbe stata indeterminata, non avrebbe indicato correttamente l'inquadramento del personale e avrebbe omesso alcune componenti di costo; 3) violazione del disciplinare, della normativa ARERA e dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, poiché il Piano Economico Finanziario di Affidamento non sarebbe stato redatto mediante il tool ARERA, avrebbe omesso o rinunciato a componenti della remunerazione e presenterebbe incoerenze contabili e indici finanziari mancanti. È stata inoltre proposta domanda di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Con motivi aggiunti è stata impugnata l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, che aveva disposto la proroga tecnica del servizio svolto dal gestore uscente, deducendo il difetto dei presupposti di necessità e urgenza, la violazione dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 e dei principi di legalità, proporzionalità e buon andamento. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale per ottenere l'esclusione della ricorrente principale, contestando a sua volta la documentazione CAM e il PEFA presentati da quest'ultima.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura relativa ai CAM: la ricorrente, avendo omesso anch'essa documentazione tecnica relativa ad alcune forniture e avendo comprovato il requisito dei contenitori carrellati mediante documentazione separata, non poteva contestare alla controinteressata una carenza analoga, in violazione del divieto di venire contra factum proprium e della buona fede processuale. Nel merito, il rinvio del disciplinare a un inesistente paragrafo 4.3 del decreto ministeriale sui CAM non consentiva di ricavare automaticamente una causa di esclusione né permetteva l'eterointegrazione della lex specialis con il paragrafo 4.1.1 del decreto ministeriale. I CAM, pur cogenti, devono essere chiaramente trasfusi nella lex specialis; l'eventuale omissione o imprecisione deve essere contestata impugnando tempestivamente il bando o il disciplinare, quando impedisca la formulazione consapevole dell'offerta. Inoltre, il certificato Plastica Seconda Vita prodotto dall'aggiudicataria era idoneo a comprovare il contenuto di materiale riciclato. Il secondo motivo è stato respinto perché l'offerta economica conteneva un computo analitico dei costi della manodopera, dei mezzi e dei servizi migliorativi; i valori frazionari dei turni erano coordinati con le ore di intervento e di lavoro annue; l'inquadramento del personale risultava indicato in relazione al CCNL applicabile. L'omessa esposizione autonoma delle spese generali non costituiva causa di esclusione in assenza di una specifica previsione della lex specialis, anche perché i rendiconti evidenziavano un utile complessivo potenzialmente assorbente. Il terzo motivo è stato respinto poiché il nuovo tool ARERA non era applicabile ratione temporis a una gara bandita prima della sua entrata in vigore; il PEFA rispettava lo schema tipo ARERA ed era asseverato da un professionista abilitato. La rinuncia a componenti della remunerazione non rendeva automaticamente inattendibile l'offerta, purché il piano complessivo fosse equilibrato e sostenibile. Le contestazioni contabili non evidenziavano una manifesta illogicità o insostenibilità e tendevano a sostituire il giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'illegittimità dell'aggiudicazione. I motivi aggiunti contro l'ordinanza sindacale sono stati dichiarati improcedibili perché, al momento della decisione, erano esauriti gli effetti temporali della proroga e non erano state formulate pretese risarcitorie. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi consolidata l'aggiudicazione in favore della controinteressata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti costituite, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna, mentre le spese nei confronti dell'altra componente dell'ATI sono state compensate.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata quale fondamento della natura cogente dei Criteri Ambientali Minimi.
I CAM non hanno natura meramente programmatica, ma devono essere recepiti nella lex specialis con specifiche tecniche chiare; tuttavia non è ammessa la loro etero-integrazione postuma quando il bando o il disciplinare li richiami in modo omesso o impreciso.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non è stato ritenuto rilevante, poiché l'offerta economica dell'aggiudicataria conteneva già gli elementi richiesti dal disciplinare.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione alla verifica della sostenibilità dell'offerta e del PEFA; non comporta l'esclusione automatica per la mancata valorizzazione di una singola componente tariffaria, in assenza di manifesta insostenibilità complessiva.
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
La norma disciplina il potere sindacale contingibile e urgente; i motivi aggiunti contro l'ordinanza adottata in sua applicazione sono stati dichiarati improcedibili per esaurimento degli effetti temporali dell'atto.
art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata in relazione alla proroga tecnica del servizio, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta improcedibilità.
art. 122 c.p.a.
È stato richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, rimasta priva di fondamento per il rigetto della domanda demolitoria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità dei motivi aggiunti per esaurimento degli effetti dell'ordinanza sindacale.
artt. 1363, 1366 e 1369 cod. civ.
I criteri interpretativi del disciplinare impongono, in presenza di un rinvio impreciso ai CAM, di ricercare il significato ragionevolmente percepibile dai concorrenti, secondo buona fede e in coerenza con oggetto e contenuto del contratto.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l'interpretazione della lex specialis ambigua, senza però consentire di ricavare una causa di esclusione non espressamente e inequivocabilmente prevista.
Massime di principio
- I Criteri Ambientali Minimi, pur essendo cogenti ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023, devono essere chiaramente trasfusi nella lex specialis mediante specifiche tecniche e standard di qualità determinati; in caso di omesso o impreciso recepimento non è ammessa l'etero-integrazione del bando con prescrizioni ambientali non espressamente rese conoscibili ai concorrenti.
- L'operatore economico che intenda contestare l'applicazione o l'omessa applicazione dei CAM deve impugnare la lex specialis quando l'omissione o l'imprecisione impedisca la formulazione consapevole dell'offerta; non può limitarsi a impugnare l'aggiudicazione per ricavare dal disciplinare una causa di esclusione non prevista in modo chiaro e inequivoco.
- L'interpretazione di una clausola ambigua della lex specialis deve rispettare il principio di tassatività delle cause di esclusione e privilegiare il significato ragionevolmente percepibile dai concorrenti secondo buona fede, nonché coerente con l'oggetto del contratto; un refuso o un rinvio a una disposizione inesistente non può essere trasformato in una regola espulsiva implicita.
- L'offerta economica non è indeterminata quando la stima dei costi delle migliorie, pur utilizzando valori frazionari o modalità non formalizzate dalla lex specialis, consente di ricostruire in modo verificabile le ore di lavoro, i turni, i livelli del personale, i mezzi impiegati e i costi complessivi.
- La mancata valorizzazione nel PEFA di una singola componente di costo o remunerazione non determina automaticamente l'esclusione dell'offerta, se il piano complessivo risulta equilibrato, sostenibile e asseverato; la verifica della sostenibilità appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere censurata solo per manifesta illogicità o insostenibilità.
- Il ricorso incidentale escludente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e l'aggiudicazione impugnata si consolida in favore della controinteressata.
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