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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18599/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino (16/09/2025) con tre motivi: 1) violazione dell'art. 627 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio non abbia rispettato il mandato della sentenza rescindente, omettendo di verificare l'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo considerata la posizione di mero esecutore materiale rispetto all'amministratore di diritto Morettini; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 216 L.F., per non aver comprovato la consapevolezza e la volontà dell'imputato di arrecare pregiudizio ai creditori e per non aver valutato adeguatamente la subordinazione dell'imputato rispetto all'amministratore di fatto; 3) vizio di motivazione in generale, per mancata esplicitazione del percorso logico che ha portato a ritenere integrato il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso: conferma la valutazione del dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione in capo a Gherlone Pierpaolo e la relativa determinazione della pena (era stata inflitta dal giudice di rinvio la reclusione di anni 1 e mesi 8 e ridotte le pene accessorie a anni 3 e mesi 8). La Cassazione osserva che l'assoluzione del ricorrente dal reato imputato al capo b) (bancarotta impropria collegata a falso in bilancio) era fondata sulla mancanza di prova di un apporto causale dell'imputato in quella condotta e non sulla insussistenza dell'elemento psicologico in ordine alla distrazione; inoltre la Corte territoriale ha correttamente valutato il ruolo e le deleghe attribuite a Gherlone (accesso e operatività sui conti, numerose operazioni autonome, ruolo di commercialista e redazione della contabilità e dei bilanci), ritenendo che tali elementi dimostrino la consapevolezza che le operazioni avrebbero depauperato il patrimonio sociale a danno dei creditori. La Cassazione richiama il principio di questa Corte secondo cui, nel concorso extraneus nella bancarotta per distrazione, il dolo consiste nella volontarietà dell'apporto con la consapevolezza che esso determina depauperamento patrimoniale; non è necessaria la specifica conoscenza del dissesto. Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che vincola il giudice del rinvio al mandato della sentenza di legittimità; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia adempiuto al mandato e abbia esaminato la questione dell'elemento soggettivo

  • art. 219 comma 3 Legge Fallimentare

    Norma richiamata in sentenza come attenuante riconosciuta nel giudizio di merito che ha comportato una diminuzione della pena

  • art. 216 Legge Fallimentare

    Richiamata dal ricorrente nella censura sul vizio di motivazione e sull'obbligo di accertare la consapevolezza della volontà di recare pregiudizio ai creditori; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria compiuta fosse sufficiente e motivata

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 (Falcioni), dep. 2020, Rv. 278156

    Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156

    Precisa il criterio per il concorso dell'extraneus nella bancarotta per distrazione: il dolo consiste nella volontarietà dell'apporto con la consapevolezza che esso determina il depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto, la quale tuttavia può essere un elemento probatorio significativo

Massime di principio

  • L'assoluzione dall'accusa collegata (ad es. bancarotta impropria per falso in bilancio) fondata sulla mancanza di apporto causale non implica automaticamente l'assenza del dolo per altri reati connessi (es. distrazione): occorre distinguere tra mancanza di contributo causale e mancanza di rappresentazione della pericolosità della condotta
  • Per il concorrente extraneus nella bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo si realizza quando egli compie volontariamente atti che contribuiscono al depauperamento patrimoniale avendo la consapevolezza che tali atti ledono la garanzia dei creditori; non è sempre necessaria la conoscenza specifica del dissesto
  • Il ruolo professionale (es. commercialista che cura contabilità e bilanci) e la titolarità di deleghe operative sui conti societari possono integrare elementi probatori forti circa la rappresentazione della pericolosità delle condotte e la consapevolezza del danno ai creditori
  • La tesi difensiva del mero esecutore materiale deve essere confutata con elementi probatori che dimostrino l'autonomia operativa, la presenza di deleghe e la consapevolezza delle conseguenze patrimoniali: in mancanza di tali elementi il giudice può ritenere integrato il dolo
  • In sede di impugnazione per cassazione il ricorrente deve dimostrare che il giudice del rinvio non abbia rispettato il mandato della sentenza rescindente o che vi siano vizi di motivazione specifici e non meri dissensi sulla valutazione probatoria

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