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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza delle seguenti sentenze del Giudice di Pace di Siracusa: - sentenza n. 1136/2024, emessa in data 5.12.2024; - sentenza n. 227/2025, emessa in data 11.2.2025; - sentenza n. 311/2025, emessa in data 24.2.2025; - sentenza n. 817/2025, emessa in data 11.6.2025.

Giustizia amministrativa202502617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune di Siracusa, di quattro sentenze del Giudice di pace recanti condanna al pagamento di spese legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., di quattro sentenze del Giudice di pace di Siracusa, tutte munite di attestazione di passaggio in giudicato e notificate al Comune debitore. Le pronunce avevano liquidato, complessivamente, € 1.525,77 a titolo di spese legali: € 295,43 con la sentenza n. 1136/2024, € 334,82 con la sentenza n. 227/2025, € 480,74 con la sentenza n. 311/2025 ed € 414,78 con la sentenza n. 817/2025. Nelle more del giudizio il Comune ha provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della piena soddisfazione della pretesa creditoria mediante il pagamento integrale delle somme dovute da parte del Comune. Tale adempimento sopravvenuto ha determinato il venir meno dell'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sull'ottemperanza. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono state compensate, accogliendo la richiesta del ricorrente e considerando che l'Amministrazione ha adempiuto, sebbene dopo l'instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata indicata quale base processuale per l'azione di ottemperanza delle sentenze del Giudice di pace.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione sopravvenuta del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione determina il venir meno dell'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quando la pretesa sostanziale sia stata integralmente soddisfatta.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza può giustificare la compensazione delle spese processuali, ove tale regolazione sia richiesta dalla parte e ritenuta congrua dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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