Cassazione Penale, Ordinanza n. 39892/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per due furti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per il diniego della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che i fatti sarebbero stati commessi in una situazione di bisogno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625 n. 2 c.p. in relazione a uno dei capi di imputazione, contestando la ricostruzione del modo in cui sarebbe stato commesso il furto su autovettura. Con il terzo motivo ha dedotto vizio motivazionale per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. in relazione a entrambi i furti. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica della motivazione impugnata. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui la mera indigenza non integra di per sé lo stato di necessità, mancando attualità e inevitabilità del pericolo e dovendo l'imputato allegare tutti gli elementi dell'esimente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, valorizzando le immagini di videosorveglianza e la denuncia della persona offesa circa il danneggiamento del sistema di chiusura dell'auto. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione di insussistenza del danno di speciale tenuità, dovendosi considerare non solo il valore dei beni sottratti ma anche il costo dei danni ulteriori cagionati, e nel furto in supermercato il valore di euro 70,42 non è stato ritenuto irrisorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile; la mera indigenza o bisogno economico non è sufficiente se il pericolo può essere fronteggiato con mezzi leciti, inoltre l'imputato deve allegarne tutti gli elementi costitutivi.
art. 625 n. 2 c.p.
L'aggravante della violenza sulle cose può ritenersi sussistente anche quando il danneggiamento riguardi il sistema di apertura o chiusura del veicolo e non lasci necessariamente segni evidenti di effrazione sulla carrozzeria.
art. 62 n. 4 c.p.
La tenuità del danno va valutata considerando non solo il valore intrinseco della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo arrecato, compresi i danni ulteriori conseguenti alla sottrazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mera condizione di bisogno economico non basta a integrare lo stato di necessità: occorre un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non evitabile con condotte lecite, e la relativa situazione deve essere puntualmente allegata e dimostrata dalla difesa.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e senza indicare puntuali ragioni di diritto.
- L'aggravante della violenza sulle cose può essere desunta anche dalla manomissione di dispositivi di chiusura o apertura di un bene mobile, pur in assenza di evidenti segni esterni di scasso.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, la valutazione deve essere complessiva e includere anche le conseguenze ulteriori della condotta, come i costi di ripristino o riparazione, non solo il valore del bene sottratto.
- Un valore economico non irrisorio della refurtiva esclude normalmente la qualificazione del danno come lievissimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39835/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39836/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39837/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39838/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39839/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39840/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →