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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02577/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania dell'11 gennaio 2024 deducendo un vizio di motivazione, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La censura mirava a contestare la valutazione di merito sulla dosimetria della pena e sulla mancanza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio; la Corte di cassazione ha ritenuto che si trattasse di doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate e reiterative di questioni già esaminate nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulle attenuanti generiche era una critica di merito, non scrutinabile in cassazione, ed era in ogni caso manifestamente infondata perché la sentenza impugnata aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi, i plurimi precedenti penali e la commissione, dopo i fatti oggetto di causa, di un'analoga violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. L'ammissione di responsabilità non è stata ritenuta indice di resipiscenza, alla luce delle condotte successive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo ipotesi di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella richiesta di una nuova valutazione del merito, soprattutto quando la motivazione della sentenza impugnata abbia già affrontato in modo non illogico e completo il punto controverso.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondata sulla presenza di precedenti penali, sull'assenza di elementi positivi di segno contrario e su condotte successive ai fatti sintomatiche di persistente illegalità.
  • L'ammissione di responsabilità dell'imputato non impone automaticamente la concessione delle attenuanti generiche, potendo il giudice ritenerla non indice di effettiva resipiscenza quando il comportamento complessivo e le condotte successive mostrino il contrario.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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