Sentenza n. 307/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità, previa tutela cautelare, del silenzio inadempimento dell’Ambasciata Italiana ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del lavoratore in possesso di un nulla osta in corso di validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla ricezione e formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente per i visti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare la domanda di visto d'ingresso per lavoro, essendo in possesso di un nulla osta in corso di validità. L'amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio, dopo la regolarizzazione della procura, la reiezione dell'istanza cautelare e lo svolgimento di ulteriori incombenti istruttori, sono intervenuti sviluppi del procedimento culminati nel rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto del rilascio del visto nel corso del giudizio e quindi del venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda relativa al silenzio inadempimento. Le spese sono state compensate nella misura del 25%; per il residuo 75%, pari a 750 euro oltre accessori di legge e, se versato, il contributo unificato, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato condannato al pagamento in favore dei difensori antistatari della parte ricorrente. La sentenza dispone inoltre l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La domanda proposta era diretta all'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento, ma il testo non indica espressamente l'articolo; il riferimento è coerente con la tipologia di azione esercitata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio inadempimento, l'amministrazione adotta l'atto o conclude l'attività richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo durante il giudizio non impedisce una regolazione delle spese a carico dell'amministrazione, anche mediante compensazione parziale e condanna al pagamento della quota residua, ove il giudice ravvisi giusti motivi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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