Sentenza n. 13977/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. La domanda era stata presentata il 29 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, quantificato complessivamente in 120 giorni, senza che fosse intervenuto alcun provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza, scadenza del termine procedimentale e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero è stato individuato quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha precisato che l’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni, mentre il comma 6 prevede tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento; il termine complessivo può quindi arrivare a quattro mesi. Decorso tale termine senza decisione, sussiste il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo di tali procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’ordine di emanare un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina specifica.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato l’attuale denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale autorità competente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, il Ministero competente è tenuto ad adottare un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007.
- Ai fini dell’azione avverso il silenzio, è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine procedimentale applicabile e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine per verificare la completezza della documentazione è di trenta giorni; il successivo termine per decidere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi giungere a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche con un termine successivo per l’esercizio del potere sostitutivo.
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