Cassazione Penale, Sentenza n. 27655/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la decisione di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale emesso dalle autorità francesi per concorso in estorsione aggravata; il ricorrente denunciava carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine a: a) propria incensuratezza, lavoro regolare come frontaliero in Svizzera e convivenza con familiari in Italia; b) ritenuta necessità della custodia cautelare come unica misura idonea a prevenire il pericolo di fuga; c) condizioni di sovraffollamento delle carceri francesi e presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte d'appello è consentito solo per i motivi di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. (lettere a, b, c) e che le doglianze del ricorrente erano o inconferenti rispetto al mandato di arresto europeo (atti di fatto e circumstanze personali non rilevanti), o intempestive (scelta della misura cautelare), o generiche e non provate (situazione carceraria francese e presunta violazione dell'art. 3 CEDU). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 1
art. 22, comma 1, legge n. 69/2005 (come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10)
Stretta delimitazione della possibilità di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Corti d'appello in materia di mandato di arresto europeo: ammesso solo per i motivi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. a), b), c)
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.
Limite dei motivi di legittimità attraverso i quali è possibile impugnare per cassazione; doglianze di merito sui fatti o sulla valutazione delle prove sono inidonee se non ricondotte ai motivi di legittimità previsti
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 18, comma 1, lett. a)
art. 18, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 10/2021 (modifica alla disciplina recata dalla legge n. 69/2005)
Riferimento normativo alla modifica che ha inciso sui motivi di impugnazione in cassazione delle decisioni relative al mandato di arresto europeo
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3
Parametro convenzionale invocato per contestare la consegna per possibile trattamento inumano o degradante in caso di detenzione nello Stato richiedente; la Corte richiede prove concrete e specifiche per ritenere che sussista una violazione che impedisca la consegna
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norma procedurale relativa agli adempimenti della Cancelleria successivi alla pronuncia della Corte di cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte d'appello in materia di mandato di arresto europeo è ammesso solo per motivi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.; questioni di merito e fatti nuovi vanno sollevati nei rimedi processuali appropriati e non in cassazione se non ricollegabili a vizi di diritto
- Circostanze personali del ricercato (incensuratezza, lavoro stabile, legami familiari) hanno rilievo probatorio ma devono essere adeguatamente documentate e prospettate nelle sedi idonee; da sole non bastano a impedire la consegna se il giudice ritiene sussistente concreto pericolo di fuga o altre esigenze
- La scelta della misura cautelare adottata dallo Stato richiedente o dalla Corte d'appello (es. custodia cautelare) può essere contestata, ma la censura deve essere tempestiva e fondarsi su profili di diritto rilevanti per il rimedio di legittimità
- Le censure fondate sulle condizioni detentive nel paese richiedente e sulla possibile violazione dell'art. 3 CEDU richiedono prove specifiche e concrete (dati aggiornati, documentazione ufficiale, valutazioni comparative): mere affermazioni generiche di sovraffollamento non sono sufficienti
- In procedimenti di esecuzione di mandato di arresto europeo, il giudice nazionale valuta soprattutto la regolarità formale e sostanziale del MAE e la compatibilità con i diritti convenzionali; l'inammissibilità può essere pronunciata se le doglianze non attengono a profili di legittimità o non sono provate
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (cassa delle ammende); pertanto è opportuno valutare preventivamente la rilevanza giuridica e la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso per cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →