Sentenza n. 633/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1789 del 25 settembre 2023 del Tribunale di Teramo, notificato il 6 ottobre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto bancario)
Prevale il privato
La controversia
La banca ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo che aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 44.628,16, oltre interessi. A seguito di un adempimento parziale, il credito residuo indicato in ricorso era pari a € 38.004,38 per sorte capitale, calcolata al 6 ottobre 2023, oltre interessi di mora. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento integrale del credito risultante dal decreto, divenuto definitivo per mancata opposizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza rispetto al decreto ingiuntivo non opposto, equiparabile a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato che il decreto era definitivo, che era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni e che il Comune aveva pagato solo una parte del dovuto, senza provare il saldo del residuo. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Comune di dare integrale esecuzione al decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega, da esercitare entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Preliminarmente deve darsi atto che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, in quanto, come la sentenza passata in giudicato, esso definisce il giudizio ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi previsti dall’art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto, al pari di quello confermato in sede di opposizione, è titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza, poiché definisce il giudizio ed è soggetto soltanto ai limitati rimedi impugnatori indicati dalla legge.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Ricorrono le condizioni di rito e di merito per l’accoglimento del ricorso in quanto il decreto ingiuntivo è definitivo perché non opposto nei termini di legge, è decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 per l’esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni oggetto di condanna passata in giudicato e il Comune di Castellana, che ha versato solo parte del dovuto, non ha dato prova di aver saldato la somma residua.
L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo è definitivo, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni e l’ente non dimostra di avere corrisposto il residuo dovuto.
art. 647 c.p.c.
Con intimazione a pagare il dovuto entro quaranta giorni, decorsi i quali, senza che il debitore abbia presentato opposizione, il creditore può agire in sede esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per il recupero coattivo del credito.
Decorso il termine per proporre opposizione senza che questa sia stata presentata, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo e consente al creditore di procedere al recupero coattivo del credito.
art. 91 c.p.c.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., sono liquidate come da dispositivo.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nel dispositivo.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, in quanto tale decreto definisce il giudizio ed è impugnabile soltanto con i rimedi straordinari previsti dalla legge.
- Quando il titolo esecutivo riguarda un’obbligazione pecuniaria di una pubblica amministrazione, l’ottemperanza può essere accolta se il titolo è definitivo, è decorso il termine dilatorio per l’esecuzione e l’amministrazione non prova di avere integralmente pagato il credito.
- In caso di persistente inadempimento all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l’intervento sostitutivo.
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