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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanze comunali del 9 ottobre 2025 recanti sanzioni pecuniarie edilizie e comunicazioni del 9 febbraio 2026, dedotte come violative o elusive del giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l'ottemperanza della sentenza del TAR Marche del 26 aprile 2019, n. 270, confermata dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2024, n. 2449. Hanno chiesto l'accertamento della nullità degli atti comunali per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, il loro annullamento. Sono state contestate sei ordinanze comunali del 9 ottobre 2025, con le quali il Comune di Amandola aveva irrogato sanzioni pecuniarie edilizie di importo variabile, nonché successive comunicazioni del 9 febbraio 2026. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, rinviandone l'esame alla fase di merito.

La decisione

Il TAR, all'esito di un sommario esame e riservando le questioni preliminari e di rito alla sede di merito già fissata per il 13 maggio 2026, ha ritenuto sussistenti i presupposti per adottare le medesime misure cautelari temporanee già disposte in ricorsi analoghi. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso, fino all'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, l'esecuzione di tutti i provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare richiesta; il giudice ha disposto la sospensione temporanea dell'esecuzione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere temporaneamente l'esecuzione degli atti impugnati quando, a un sommario esame, ravvisi i presupposti della tutela cautelare, riservando l'esame delle questioni di rito e di merito alla successiva camera di consiglio.
  • In presenza di ricorsi analoghi, il giudice può adottare misure cautelari temporanee conformi a quelle già disposte in procedimenti paralleli, quando la comparabilità delle fattispecie giustifichi una tutela uniforme e immediata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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