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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4585/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancato riconoscimento della continuazione: 1) mancata valutazione della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e il reato irrevocabile giudicato con sentenza del 19/05/2019 (si censura l'abdicazione della Corte nel non valutare autonomamente la sussistenza della continuazione, nonostante omogeneità del titolo di reato, prossimità temporale e che gli episodi facevano parte di un procedimento più ampio definito con sentenza 25/11/2011); 2) mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza del 25/11/2011, nonostante tale pronuncia fosse divenuta irrevocabile nelle more dell'appello e l'ordinanza del 2014 fosse acquisibile con i poteri di cui all'art. 603 c.p.; 3) mancata esclusione della recidiva/errata valutazione della pericolosità personale, sostenendo che la rapina potesse essere una ricaduta occasionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che il ricorrente non avesse prodotto le copie delle pronunce e dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che avrebbero fondato la richiesta di continuazione: secondo la giurisprudenza consolidata l'imputato che chiede il riconoscimento della continuazione nel giudizio di cognizione ha l'onere di allegare le sentenze rilevanti, non potendosi applicare in via analogica la normativa prevista per la fase esecutiva (art. 186 disp. att.). Quanto alla censura sulla recidiva, la Cassazione ha giudicato manifestamente infondata la critica, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva preso in considerazione precedenti e la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) per accertare la maggiore pericolosità del comportamento. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione dettata per la sola fase esecutiva

    La norma consente acquisizioni agevolate in fase esecutiva ma non trova applicazione analogica nel giudizio di cognizione; in quest'ultimo l'onere di produrre le sentenze spetta all'imputato/difesa.

  • Art. 603 cod. pen.

    Richiamato come potere che potrebbe essere utilizzato in sede esecutiva per acquisire provvedimenti; non giustifica però l'omissione della produzione documentale da parte dell'imputato nel processo di cognizione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 2, n. 49082/2018, Lipari; Sez. 1, n. 14614/2018 Naser; Sez. 3, n. 41063/2019 Losco)

    l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati gia' giudicati non puo' limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Principio consolidato secondo cui l'onere probatorio/documentale circa pronunce pregresse grava sul difensore nell'ambito del giudizio di cognizione, per evitare richieste dilatorie e garantire la celerita' del rito.

Massime di principio

  • Quando si richiede il riconoscimento della continuazione in un giudizio di cognizione è obbligatorio allegare copia delle sentenze o degli ordinanze che si intendono far valere; la mancata produzione può determinare l'inammissibilità della richiesta o del ricorso.
  • La disposizione agevolativa prevista per la fase esecutiva (art. 186 disp. att.) non è direttamente estendibile al giudizio di cognizione: il difensore deve attivarsi per procurare i documenti necessari.
  • Se una pronuncia del giudice dell'esecuzione ha riconosciuto una continuazione, ciò non solleva automaticamente l'imputato dall'onere di produrre il relativo provvedimento nel processo di cognizione; il giudice civile/penale di merito valuta comunque sulla base degli elementi prodotti.
  • Le censure sulla valutazione della recidiva o della pericolosità devono essere fondate su argomentazioni concrete e dati probatori: assunti apodittici sul carattere occasionale di una recidiva hanno scarse possibilità di successo.
  • Per evitare rigetti o inammissibilità, in casi complessi è consigliabile acquisire preventivamente e produrre in udienza tutte le pronunce collegate (sentenze irrevocabili, ordinanze esecutive, decisioni su misure di prevenzione) che supportano la richiesta di continuazione.

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