Cassazione Penale, Ordinanza n. 32965/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla dosimetria della pena e sulla mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione rileva però che i motivi riproducevano sostanzialmente questioni già esaminate dai giudici di merito, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e risultavano inoltre generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; quanto alla sostituzione della pena, la sentenza d'appello aveva già escluso la possibilità di accoglierla in ragione della concessa sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È richiamato come una delle disposizioni in base alle quali era stata pronunciata la condanna in appello.
art. 341-bis c.p.
È richiamato come una delle disposizioni in base alle quali era stata pronunciata la condanna in appello.
art. 3.000 in favore della Cassa delle ammende
La Corte dispone, in conseguenza dell'inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, quando miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- È parimenti inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e risulti generico rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva può essere respinta quando la sentenza di merito evidenzi l'incompatibilità della misura con la sospensione condizionale già riconosciuta.
Come è indicizzato
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