Sentenza n. 695/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - dell'ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n. 73 del 22 maggio 2025; -nonché avverso gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui la nota prot. n. 7840 del 20 maggio 2025, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale - Ufficio Demanio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini, adottata oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, che da circa tredici anni esercitava l'attività di noleggio di lettini e ombrelloni su un terreno privato prossimo alla spiaggia di Fetovaia, aveva presentato al SUAP una SCIA per l'attività stagionale dell'anno 2025. Dopo l'avvio dell'attività, il Comune adottava l'ordinanza n. 73/2025, con cui vietava la prosecuzione dell'attività ritenendo che fosse stata resa una falsa dichiarazione circa la conformità urbanistica dell'area e la compatibilità della destinazione del terreno con l'attività commerciale. La società deduceva, in primo luogo, la tardività del provvedimento inibitorio, adottato dopo 99 giorni dalla SCIA e quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990; deduceva inoltre l'insussistenza di una falsa dichiarazione idonea a consentire l'esercizio dei poteri oltre il termine ordinario, nonché la compatibilità urbanistica dell'area con l'attività svolta. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il Comune annullava d'ufficio l'ordinanza impugnata. La società chiedeva comunque l'accertamento della sua illegittimità, in vista di una possibile successiva azione risarcitoria.
La decisione
Il TAR dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di annullamento, poiché l'ordinanza impugnata era stata integralmente annullata d'ufficio dal Comune, soddisfacendo l'interesse azionato. Accerta tuttavia, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'illegittimità dell'ordinanza n. 73/2025. Il giudice rileva che il provvedimento era stato adottato dopo 99 giorni dalla presentazione della SCIA, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990, e che nelle dichiarazioni rese dalla società non era ravvisabile alcuna falsa attestazione idonea a legittimare l'intervento inibitorio tardivo mediante il ricorso all'autotutela. Le spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato, sono poste a carico del Comune in ragione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
termine di sessanta giorni
Il potere ordinario dell'amministrazione di adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA; decorso tale termine, il provvedimento inibitorio adottato senza un valido presupposto di autotutela è illegittimo.
art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990
Le disposizioni disciplinano i poteri amministrativi successivi alla presentazione della SCIA e le condizioni per il loro esercizio oltre il termine ordinario.
art. 21-nonies l. 241/1990
falsa rappresentazione dei fatti
Il ricorso all'annullamento d'ufficio oltre il termine ordinario non è giustificato dalla mera contestazione della conformità urbanistica dell'area; occorre una falsa rappresentazione dei fatti riconducibile alle dichiarazioni rese nella SCIA, che nel caso concreto non è stata ravvisata.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando il ricorrente conserva interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini di una successiva domanda risarcitoria, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto anche se non procede al suo annullamento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, con integrale soddisfazione dell'interesse azionato, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il potere inibitorio esercitabile dall'amministrazione sulla base dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990 deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA; l'adozione tardiva del divieto di prosecuzione è illegittima se non ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'autotutela.
- La mera contestazione della non conformità urbanistica dell'attività o dell'area interessata non equivale, di per sé, a una falsa attestazione del segnalante e non consente all'amministrazione di superare il termine di sessanta giorni previsto per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA.
- L'esercizio tardivo del potere inibitorio fondato sull'autotutela richiede una falsa rappresentazione dei fatti nelle dichiarazioni rese con la SCIA; tale presupposto non ricorre quando l'amministrazione compie soltanto una diversa valutazione della conformità urbanistica dell'attività segnalata.
- L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l'interesse azionato; resta tuttavia possibile l'accertamento dell'illegittimità dell'atto, su richiesta del ricorrente, quando tale accertamento sia funzionale a una successiva domanda risarcitoria.
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