Cassazione Penale, Sentenza n. 40349/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna (reati: truffa e sostituzione di persona) per due ragioni principali: 1) nullità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio in primo grado e in appello, perché eseguite presso il difensore nonostante fosse stata eletta dimora presso la propria abitazione (si lamenta un errore di indirizzo e notifiche al difensore); 2) vizio di motivazione: contestazione sulla insufficienza delle prove, rilevando che la sola intestazione dell'utenza telefonica al ricorrente non basterebbe a rimuovere il ragionevole dubbio circa la sua responsabilità per la stipula fraudolenta del contratto di fornitura di energia.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione fosse stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (prima notifica personale), per cui la notificazione successiva al difensore rientrava nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis c.p.p.; la nullità potenziale doveva essere eccepita nei termini previsti (art. 181 comma 3 in combinato con art. 491 comma 1 c.p.p.) e non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero una censura di merito volta a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito, materia non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e sufficiente; dunque inammissibile anche questo motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari come "prima notifica personale" utile per rendere operativa la notificazione sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis
art. 157, comma 8-bis c.p.p.
prevede la comunicazione al difensore di fiducia successiva alla regolare prima notifica personale; se ricorre questa fattispecie, la mancata notifica presso il domicilio eletto costituisce nullità generale a regime intermedio (non assoluta) e va tempestivamente eccepita
art. 161, comma 4 c.p.p.
regola la notifica al difensore in alternativa; se usata senza verifica dell'insufficienza o inidoneità del domicilio eletto può dar luogo a nullità assoluta della notifica (notifica assente)
art. 181, comma 3 c.p.p.
termine per dedurre le nullità processuali rilevabili a istanza di parte; la mancata eccezione nei termini determina l'irricevibilità della questione in Cassazione
art. 491, comma 1 c.p.p.
collegamento procedurale con l'art. 181 c.p.p. per i termini di impugnazione e di deduzione delle nullità
art. 616 c.p.p.
norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Se la notifìca originaria (es. avviso di conclusione indagini) è stata effettuata personalmente all'imputato, la successiva notifica al difensore rientrante nell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. determina una nullità di grado intermedio che deve essere eccepita tempestivamente secondo i termini processuali; non è una nullità assoluta sollevabile per la prima volta in Cassazione.
- La notifica effettuata al difensore senza aver previamente verificato l'inidoneità o l'insufficienza del domicilio eletto e senza che sia intervenuta una prima notifica personale configura, invece, una nullità assoluta (notifica assente) rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento.
- Le questioni di merito relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti (es. collegamento tra intestazione di una utenza telefonica e responsabilità penale) non sono sindacabili in Cassazione quando la motivazione dei giudici di merito è congrua, esauriente e logica; la Cassazione controlla il corretto esatto rispetto di legge e la logica della motivazione, non rivede le valutazioni probatorie.
- Per impugnare utilmente una sentenza per presunte nullità di notifiche è essenziale verificare la "matrice" della notifica (se c'è stata prima notifica personale o se si è usato direttamente art. 161 c.p.p.): da tale verifica dipende la natura della nullità (assoluta o relativa) e la tempestività dell'eccezione.
- Se si contesta una condanna fondata su elementi indiziari deboli (ad es. solo l'intestazione di una utenza), è necessario presumibilmente produrre o indicare elementi probatori aggiuntivi che colleghino concretamente l'imputato alla condotta; altrimenti il giudice di merito, se ha motivato la valutazione, la Cassazione non sostituirà il proprio giudizio.
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