Cassazione Penale, Sentenza n. 25931/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, da parte della Corte d'appello, di applicazione di pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. per la condanna a 6 mesi di arresto per guida senza patente (fatto accertato il 02/01/2018) mentre l'imputato era sottoposto a sorveglianza speciale. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione: aveva personalmente manifestato il consenso all'applicazione della pena sostitutiva con dichiarazione resa all'ufficio matricola il 17/01/2023 e trasmessa tempestivamente via PEC alla Corte e al difensore, mentre la Corte territoriale ha escluso la richiesta basandosi sull'assenza delle parti all'udienza fissata il 02/02/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha accertato che la richiesta personale di pena sostitutiva era stata validamente espressa mediante dichiarazione resa ex art. 123 c.p.p. e trasmessa via PEC; la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il rifiuto delle pene sostitutive né ha chiarito se il diniego fosse dovuto a mancata collaborazione dell'imputato o alla mancata ricezione della richiesta personale. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione sul diniego delle sanzioni sostitutive e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame sul punto. Rimangono ferme l'affermazione di responsabilità e la condanna (irrevocabilità parziale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 545-bis c.p.p.
La domanda di applicazione delle pene sostitutive è atto personalissimo dell'imputato e può essere manifestata personalmente o tramite procuratore speciale; il giudice ha un potere discrezionale (non automatico) di applicazione dopo un sommario subprocedimento istruttorio e deve motivare adeguatamente il diniego, specialmente se in atti esisteva una preliminare manifestazione di consenso.
d.lgs. n. 150/2022 (e art. 31 d.lgs. 150/2022, che ha introdotto l'art. 545-bis)
Ha introdotto la norma sulle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p.); la Corte ricorda che si tratta di disciplina che richiede valutazione discrezionale e adempimenti istruttori indicati dal comma 2 della norma.
art. 123 c.p.p.
La dichiarazione resa dal detenuto all'ufficio matricola rilasciata ex art. 123 c.p.p. ha efficacia immediata quale manifestazione personale dell'imputato e può costituire valida richiesta di pena sostitutiva se tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria.
art. 66 legge n. 689/1981
Richiamato per spiegare che la violazione degli obblighi connessi alla esecuzione di sanzioni sostitutive comporta gravi conseguenze, giustificando la natura "personalissima" della richiesta.
artt. 157, 159, 160 c.p.
Richiamate in materia di prescrizione: la sentenza precisa che il fatto non è prescritto applicando la disciplina più favorevole (legge n.103/2017) che ha determinato sospensioni del corso della prescrizione nel periodo di vigenza.
legge n. 103/2017 ("legge Orlando")
La sospensione del corso della prescrizione introdotta da questa legge, applicata come norma più favorevole, ha prolungato i termini di prescrizione utili al caso concreto.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito)
Riferito alla possibilità di requisitoria scritta del Pubblico Ministero in assenza di richiesta di discussione orale; menzionato nella fase preliminare ma non decisivo sul merito del ricorso.
art. 624 c.p.p.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità, ovvero la parte di condanna non è annullata.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. è atto personalissimo dell'imputato e può essere validamente espressa anche mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola del luogo di detenzione e tempestivamente trasmessa via PEC all'autorità giudiziaria.
- L'assenza fisica dell'imputato o del difensore all'udienza di rinvio non vale automaticamente come rinuncia alla richiesta di pena sostitutiva se in atti è presente una manifestazione personale di consenso tempestivamente comunicata.
- Il giudice di merito ha un potere discrezionale nell'applicare le pene sostitutive e non è obbligato ad applicarle automaticamente per condanne sotto la soglia prevista, ma è tenuto a motivare in modo congruo e specifico il diniego, soprattutto se prima aveva effettuato un vaglio sommario favorevole.
- Quando il giudice sospende il processo ai sensi dell'art. 545-bis per acquisire informazioni, le parti hanno l'onere di collaborare fornendo documentazione (es. disponibilità dell'abitazione, lavoro, certificazioni mediche) utile alla determinazione della pena sostitutiva; il mancato apporto di tali elementi può giustificare il diniego ma deve risultare dalla motivazione.
- Se la Corte territoriale non valuta o omette di considerare una manifestazione di volontà personale dell'imputato presente in atti, la decisione sul rifiuto delle pene sostitutive può essere annullata e rinviata per una nuova valutazione.
- In caso di condanna confermata, la Cassazione può limitare l'annullamento alla sola parte relativa alle sanzioni sostitutive lasciando impregiudicata l'affermazione di responsabilità e la pena principale.
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