Cassazione Penale, Sentenza n. 30199/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. Il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali sulla competenza del giudice, sostenendo che la competenza ex art. 11 cod. proc. pen. è di natura funzionale (quindi l'eccezione sarebbe tempestiva e rilevabile in ogni stato e grado); 2) vizio della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sede di cassazione sono stati anche prodotti motivi nuovi, tra cui la domanda di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo relativo alla incompetenza funzionale infondato sul piano decisorio ma non inammissibile. Ha affermato che l'art. 11 cod. proc. pen. disciplina una competenza di natura funzionale e che la valutazione della competenza va fatta al momento del decreto che dispone il giudizio; nel caso concreto il decreto indicava come persona offesa il giudice Riccardo Audino, per cui la competenza del distretto di Perugia era stata legittimamente incardinata all'epoca. Tuttavia, constatata l'estinzione del reato per prescrizione (tenendo conto dei periodi di sospensione indicati), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (termine decorso 30/08/2021). Le statuizioni civili sono state confermate: la condanna al risarcimento e la refusione delle spese del grado in favore di Merk Ferruccio sono confermate e liquidate in complessivi 3.510 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11 cod. proc. pen.
La norma disciplina una competenza speciale di natura funzionale (non meramente territoriale) per i procedimenti che riguardano magistrati come indagati, imputati o persone offese; la relativa eccezione è rilevabile in ogni stato e grado e va valutata al momento del decreto che dispone il giudizio
principio della perpetuatio iurisdictionis
Principio richiamato dalla Corte: se la competenza è stata correttamente individuata al momento del decreto che dispone il giudizio, eventuali modifiche successive delle condizioni non incidono sulla competenza già stabilita, per ragioni di certezza e economia processuale
Massime di principio
- La competenza ex art. 11 cod. proc. pen. è di natura funzionale e non territoriale: l'eccezione di incompetenza funzionale è rilevabile in ogni stato e grado e anche d'ufficio dal giudice
- La verifica della competenza funzionale si effettua al momento del decreto che dispone il giudizio; se in quella fase la competenza risulta legittima, rimane fissata (perpetuatio iurisdictionis) anche se successivamente mutano circostanze
- Un ricorso che contesti il trattamento sanzionatorio può essere valutato in cassazione anche se solleva profili processuali sulla competenza, purché non inammissibili
- L'estinzione del reato per prescrizione estingue l'azione penale e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ma non necessariamente cancella le statuizioni civili: le obbligazioni risarcitorie possono restare confermate
- In situazioni con possibili sovrapposizioni tra competenza territoriale e funzionale, è opportuno documentare e far valere tempestivamente la natura funzionale (art. 11) e verificare il contenuto del decreto che ha disposto il giudizio per stabilire la legittimità dell'incardinamento
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