Cassazione Penale, Sentenza n. 51417/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2023 con la quale il giudice dell'esecuzione di Ancona ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso deduceva violazione di legge per mancato rinvio dell'udienza nonostante il difensore avesse tempestivamente comunicato, tramite PEC, l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali per il giorno 19/04/2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità dell'udienza di trattazione dell'istanza di revoca della sospensione condizionale poiché, a fronte della comunicazione tempestiva di adesione all'astensione, il giudice avrebbe dovuto valutare la legittimità dell'astensione e, se legittima, disporre il rinvio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 180/2018 che attribuiscono al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni valore di fonte di diritto oggettivo vincolante. Considerata anche la natura della giurisdizione esecutiva e la previsione della necessaria partecipazione del difensore alle udienze camerali (art. 666, comma 4 c.p.p.), la Corte ha escluso la legittimità della nomina di un difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, nel caso di astensione comunicata. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Norme richiamate
art. 97 cod. proc. pen.
L'art. 97, comma 4 consente in astratto la nomina di un difensore di ufficio se il difensore non è reperibile, ma nella specie non può supplire all'adesione legittima all'astensione comunicata tempestivamente; non è stato legittimo il ricorso a questa norma per procedere all'udienza anziché rinviarla.
art. 666 cod. proc. pen.
Prevede la partecipazione necessaria del difensore alle udienze camerali; conferma l'obbligo di valutare l'astensione e, se legittima, di rinviare la trattazione, salvo le ipotesi di trattazione de plano previste dal secondo comma.
Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
art. 4 (richiamato nel ragionamento)
Ritenuto fonte di diritto oggettivo con valore regolamentare vincolante erga omnes secondo la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale; impone l'obbligo di comunicazione e delimita i casi in cui l'astensione sia 'non consentita', condizionando la possibilità per il giudice di celebrare l'udienza.
art. 101 Cost.
Richiamato per affermare che il giudice è soggetto al codice di autoregolamentazione delle astensioni, in quanto norme secondarie vincolanti nella disciplina dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. U, n. 40187 del 27 marzo 2014, Lattanzio, Rv. 259926
Interpretazione che attribuisce valore vincolante al codice di autoregolamentazione delle astensioni e disciplina l'effetto delle comunicazioni di adesione.
Corte costituzionale
Conferma la validità dell'interpretazione della Cassazione: il codice di autoregolamentazione delle astensioni è fonte di disciplina vincolante e limita i casi in cui l'udienza può validamente essere celebrata nonostante l'astensione.
Massime di principio
- La comunicazione tempestiva e documentata (es. PEC) dell'adesione all'astensione dagli avvocati vincola il giudice a valutare la legittimità dell'astensione e, se legittima, a disporre il rinvio dell'udienza.
- Il Codice di Autoregolamentazione delle astensioni è considerato fonte di diritto oggettivo con valore vincolante; l'astensione legittima impedisce la celebrazione dell'udienza salvo che ricorra una deroga espressa prevista dal codice (art. 4) o altra norma.
- La nomina di un difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p. non è automatica e non può essere usata per eludere un'astensione legittima debitamente comunicata.
- Nella giurisdizione esecutiva, ove non siano espressamente previste prestazioni indispensabili, la comunicazione di adesione all'astensione del difensore comporta normalmente il rinvio dell'udienza.
- Per le udienze camerali la presenza del difensore è generalmente necessaria (art. 666 c.p.p.); la celebrazione de plano è eccezione strettamente regolata e non deve essere invocata impropriamente per ignorare l'astensione.
- Se il giudice celebra l'udienza nonostante un'astensione legittimamente comunicata, la decisione potrebbe essere annullata per nullità e l'atto impugnato rinnovato in sede di nuovo esame.
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