Sentenza n. 1203/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e adozione di ogni altra idonea misura cautelare 1) dell’esito della prova scritta svolta il 23/10/2025 inerente al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)” per come pubblicato il 29/10/2025 sul Portale InPA con avviso di pari data, nelle parti di interesse; 2) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all’inidoneità della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; e. l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente; f. le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; g. la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; h. la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; i. l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; j. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; k. la busta contenente il questionario, ove opportuno; per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarata idonea nonché ammessa al successivo step; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e ad ammetterla al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima; con richieste istruttorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso per l’Area assistenti del Ministero della Giustizia, con punteggio di 20/30 e conseguente inidoneità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21/30, ha impugnato l’esito della prova scritta contestando i quesiti nn. 21 e 30. Quanto al quesito n. 21, relativo alla proporzione verbale “Giustizia : pace = X : colomba”, ha sostenuto che la risposta “spada” non fosse l’unica corretta, poiché il simbolo della giustizia sarebbe piuttosto la figura femminile della dea bendata, sicché avrebbe dovuto essere considerata valida anche la risposta “donna”. Quanto al quesito n. 30, concernente l’indicazione dell’importo del diritto di copia ai sensi del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, ha dedotto che fossero equivalenti le risposte riferite ai “mezzi telematici” e ai “mezzi idonei”, poiché i primi sarebbero strumenti idonei allo scopo. Sono stati dedotti eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione, violazione o falsa applicazione della lex specialis, violazione del buon andamento, violazione della par condicio concorsorum e ingiustizia grave e manifesta. Le amministrazioni hanno eccepito anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero, della Commissione Ripam e di Formez PA.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero della Giustizia non è estraneo alla procedura, essendo l’amministrazione presso cui i vincitori instaureranno il rapporto di servizio; la Commissione Interministeriale Ripam è competente per gli atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; Formez PA è l’ente cui la Commissione si avvale per lo svolgimento della procedura, compresa la gestione delle richieste di accesso. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione e valutazione dei quiz, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta prescelta o adeguata prova dell’arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza della soluzione. Ha tuttavia precisato che ogni quesito a risposta multipla deve essere chiaro, non ambiguo e idoneo a individuare una sola risposta obiettivamente esatta. Il quesito n. 21 è stato ritenuto legittimo: la spada costituisce, nell’iconografia classica, simbolo caratteristico e neutro della giustizia, diversamente dal riferimento al sesso femminile; la rappresentazione di Iustitia associa infatti spada, bilancia e benda. Il quesito n. 30 è stato anch’esso ritenuto legittimo. Poiché il quesito richiamava espressamente il d.m. n. 44/2011, la risposta corretta doveva essere quella conforme al diritto positivo, che indica i “mezzi telematici”. Il riferimento generico ai “mezzi idonei” non è equivalente e costituisce un distrattore plausibile, ma non corretto. L’omessa riproduzione dell’inciso “senza ritardo” non rendeva il quesito decettivo, poiché la domanda mirava a verificare lo strumento di comunicazione e non la tempestività della comunicazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
Il TAR può definire il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano rispettati i termini, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate.
art. 35, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali
La Commissione Interministeriale Ripam è legittimata a stare in giudizio in relazione agli atti connessi alle procedure concorsuali rientranti nelle sue competenze.
art. 31 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
L’interessato, all’atto della richiesta di copia, richiede l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente che gli è comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall’ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34
In un quiz che richiami espressamente tale disposizione, è corretta la risposta riferita ai mezzi telematici; il generico riferimento ai mezzi idonei non è equivalente.
art. 97, comma 2, Cost.
La previsione di prove a risposta multipla può perseguire esigenze di buon andamento, celerità della correzione, limitazione della discrezionalità valutativa e par condicio tra i concorrenti.
Massime di principio
- La discrezionalità dell’amministrazione nella formulazione dei quiz concorsuali e nella valutazione delle risposte è ampia ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole oppure il candidato fornisca una prova, o almeno un principio di prova, dell’arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza della soluzione amministrativa.
- Nei quiz a risposta multipla l’amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, predisposte in modo da consentire l’individuazione di una sola risposta obiettivamente e indubitabilmente corretta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito concorsuale in materia giuridica richiama espressamente una specifica disposizione normativa, la risposta esatta deve essere quella conforme al diritto positivo vigente, senza possibilità di sostituire il dato normativo con valutazioni generiche di equivalenza funzionale o interpretazioni manipolative.
- La mancata riproduzione integrale di una disposizione normativa nel testo della risposta non rende di per sé decettivo il quesito, quando la parte omessa non incida sull’individuazione dell’alternativa corretta rispetto all’oggetto specifico della domanda.
- Un’alternativa errata può legittimamente fungere da distrattore quando sia plausibile e attrattiva, purché resti obiettivamente distinguibile dall’unica risposta corretta e non determini un’effettiva ambiguità del quesito.
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