Sentenza del 24/01/2019 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 70/2019 TRIBUTI ERARIALI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - Mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi - Causa di forza maggiore - Rilevanza - Individuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva recuperato l'imposta sostitutiva sul mutuo, applicandola in misura ordinaria, oltre a sanzioni e interessi, per la decadenza dai benefici fiscali prima casa. La decadenza era stata contestata perché il contribuente non aveva trasferito la residenza nel Comune di Telese entro i diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente ha sostenuto che l'inadempimento fosse giustificato da una causa sopravvenuta di forza maggiore, consistente nel grave e imprevedibile peggioramento delle sue condizioni di salute, culminato in un trapianto epatico, ricoveri, encefalopatia irreversibile e riconoscimento dell'invalidità totale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente riconoscendo la forza maggiore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che il termine di diciotto mesi fosse perentorio e che le condizioni di salute non integrassero una causa di forza maggiore, anche perché, secondo l'Ufficio, si sarebbero manifestate alla fine o dopo il termine. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza favorevole al contribuente, ritenendo provato che il grave peggioramento della salute fosse successivo al rogito, imprevedibile, inevitabile e non imputabile all'acquirente. È stato quindi mantenuto il beneficio prima casa e annullato il recupero dell'imposta ordinaria, con condanna dell'Amministrazione al pagamento di 500 euro per spese e competenze.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, e Nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
L'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza; la dichiarazione deve essere resa, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.
Il trasferimento della residenza entro diciotto mesi costituisce una condizione per usufruire dell'agevolazione prima casa. Il mancato rispetto del termine comporta ordinariamente la decadenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a una causa sopravvenuta di forza maggiore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 26328 del 19 ottobre 2018
È consentito il mantenimento dell'agevolazione esclusivamente ove il trasferimento della residenza non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, costituita da impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili.
La forza maggiore deve essere valutata concretamente e deve presentare contemporaneamente i caratteri della sopravvenienza, imprevedibilità, inevitabilità e non imputabilità al contribuente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 17225 del 12 luglio 2017
Le gravi condizioni di salute non integrano la forza maggiore quando erano già esistenti al momento del rogito e sono quindi prive dei caratteri della posteriorità e dell'imprevedibilità.
Una patologia preesistente e già conosciuta al momento dell'acquisto, di regola, non giustifica il mancato trasferimento della residenza. È invece rilevante un aggravamento successivo, imprevedibile e concretamente impeditivo.
Massime di principio
- Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune dell'immobile è normalmente perentorio e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dall'agevolazione prima casa.
- La decadenza può essere evitata solo dimostrando una causa sopravvenuta di forza maggiore, cioè un evento successivo all'acquisto, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- Le condizioni di salute possono costituire forza maggiore, ma non automaticamente: occorre provare che siano insorte o peggiorate dopo il rogito e che abbiano reso concretamente impossibile il trasferimento della residenza entro il termine.
- Una malattia già presente e conoscibile al momento dell'acquisto normalmente non basta; sono invece potenzialmente decisive complicanze successive, ricoveri, invalidità grave o altri eventi documentati che dimostrino l'impossibilità effettiva di adempiere.
- La documentazione medica deve consentire di ricostruire la cronologia degli eventi e il nesso causale tra l'aggravamento della salute e il mancato trasferimento della residenza.
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