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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato, codice pratica : P -FR/L/Q/2024/101369, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone, il 23 maggio 2024, revocato con decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone il 29 marzo 2025, notificato al ricorrente il 5 dicembre 2025, avente ad oggetto la revoca del nulla osta sopra indicato nonché di tutti gli atti ad esso a qualsiasi titolo preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, ma riferisce che il provvedimento sarebbe stato censurato sotto vari profili. La questione cautelare verteva sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione o il procedimento finalizzato al lavoro non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto di lavoro, sebbene ciò sia dipeso da circostanze estranee alla volontà del lavoratore.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento. In particolare, ha ritenuto che la revoca del nulla osta apparisse immune dai vizi denunciati. Richiamando il più recente orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. Tale presupposto non ricorre quando tra il lavoratore e il datore di lavoro non sia mai stato concluso alcun contratto di lavoro subordinato. Il TAR ha inoltre rilevato che l'art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita il rinvio all'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al caso di cessazione del rapporto di lavoro e non estende il beneficio all'ipotesi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è collegata alla cessazione di un rapporto di lavoro, presupponendo che il rapporto sia stato previamente instaurato.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La norma, secondo l'orientamento richiamato, consente il rilascio del permesso per attesa occupazione solo quando un rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020

    limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro ma non contempla la possibilità di rilasciare il permesso in esame nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro

    Il rinvio alla disciplina del permesso per attesa occupazione opera soltanto in presenza della cessazione di un rapporto di lavoro e non anche quando il rapporto non sia mai sorto a seguito del rigetto della dichiarazione di emersione.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che sia stato rilasciato un nulla osta o che sia stata presentata una dichiarazione di emersione.
  • L'art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, nel richiamare l'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, consente l'applicazione della disciplina del permesso per attesa occupazione nel solo caso di cessazione di un rapporto di lavoro e non nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata, anche se per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione anche quando l'omessa conclusione del contratto non dipenda dalla volontà del lavoratore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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