Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23558/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che il motivo unico fosse generico e non specifico perché reiterativo delle censure d'appello già esaminate e respinte. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice d'appello)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, confermando la condanna di due imputati per i reati di falso e truffa, e di uno di essi anche per peculato. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, tramite difensore. Il solo motivo di ricorso, articolato in più censure, è stato ritenuto privo di specificità perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto dalla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 48 e 480 c.p.

    Richiamati come base della condanna per il reato di falso; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto applicativo.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui gli imputati erano stati condannati in primo grado e in appello.

  • art. 314 c.p.

    Richiamato per il solo imputato che era stato condannato anche per peculato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo meramente reiterativo, doglianze già formulate con l'appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non è soddisfatto quando il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non apporta critiche effettivamente nuove o autonome.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.