Cassazione Penale, Sentenza n. 41900/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro, su richiesta del Procuratore generale, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Pasquale Annunziata con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Paola del 29/09/2011, ritenendo intervenuta una condanna definitiva il 03/04/2024 per fatti commessi nel periodo gennaio-febbraio 2013 (cioè nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della prima sentenza). Il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro: (i) nullità per mancata notifica dell'avviso di comparizione 10 giorni prima dell'udienza (art.127 c.p.p.); (ii) che non poteva revocarsi la sospensione condizionale perché, in sede esecutiva (26/03/2021), il giudice dell'esecuzione aveva ridotto la pena e, ai sensi dell'art.445 c.p.p., dichiarato l'estinzione del reato e di ogni effetto penale con riferimento alla sentenza di applicazione di pena concordata; tale pronuncia di estinzione sarebbe definitiva e irretrattabile e precluderebbe la revoca degli effetti favorevoli già prodotti, anche in presenza di una successiva condanna nel quinquennio; (iii) vizio di motivazione e violazione degli artt.111 Cost. e 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo. Pur richiamando orientamenti contrari che ammettono la revoca della sospensione anche dopo una dichiarazione di estinzione adottata dal giudice dell'esecuzione, la Corte ha seguito l'indirizzo secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato pronunciata in esito a una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) ai sensi dell'art.445 c.p.p., comma 2, conserva carattere di definitività e rende irretrattabili gli effetti favorevoli già prodotti; pertanto non è ammessa la revoca della sospensione condizionale già concessa anche se successivamente emerge una condanna nel quinquennio. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.625, comma 3 c.p.p., con ciò assorbendo ogni valutazione sul primo motivo relativo alla presunta intempestività della notifica.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Disciplina il termine di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (dieci giorni prima) la cui violazione è dedotta dal ricorrente; la Corte ha tuttavia ritenuto la questione assorbita dall'annullamento per motivi sostanziali
art. 167 cod. pen.
Richiamato nell'ambito della disciplina della sospensione condizionale della pena e delle sue condizioni; la decisione ha valutato la compatibilità della revoca con le misure già pronunciate
art. 168 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo delitto nel periodo di prova; la Corte ha però precisato che tale rimedio non può incidere sugli effetti definitivi della dichiarazione di estinzione resa ai sensi dell'art.445 c.p.p. in un procedimento di applicazione della pena
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); rilevante per qualificare la natura della sentenza che aveva concesso il beneficio
art. 445 cod. proc. pen.
Stabilisce gli effetti della sentenza di applicazione della pena e la possibilità, in taluni casi, di dichiarare l'estinzione del reato e degli effetti penali; la Corte ha interpretato la dichiarazione di estinzione ex art.445, comma 2, come dotata di carattere definitivo quando resa su sentenza di applicazione della pena concordata, impedendo la revoca degli effetti già prodotti
art. 625, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione dopo l'annullamento del provvedimento impugnato
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla decisione motivata e all'equità del processo; la Corte ha valutato il vizio di motivazione e lo ha ritenuto fondato insieme al secondo motivo
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente in relazione alla motivazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la censura è stata accolta con il secondo motivo
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art.445 c.p.p. in esito a una sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento) è considerata dalla giurisprudenza di legittimità come dotata di carattere definitivo e irretrattabile rispetto agli effetti favorevoli già prodotti; ciò può precludere la revoca della sospensione condizionale della pena anche se successivamente emerge una condanna nel quinquennio
- La norma che consente la revoca della sospensione condizionale (art.168 c.p.) non opera automaticamente ove sia intervenuta una declaratoria di estinzione riconducibile a una sentenza di applicazione della pena: occorre verificare la natura della pronuncia che ha prodotto gli effetti favorevoli
- Se in un caso simile esiste una pronuncia esecutiva che ha dichiarato estinto il reato e gli effetti penali, il difensore dovrà sollevare la questione della definitività di tale pronuncia e chiedere l'annullamento di provvedimenti di revoca adottati successivamente
- Le questioni di natura procedurale (es. notifiche e termini) possono rimanere assorbite se la Corte decide per l'annullamento del provvedimento impugnato per ragioni sostanziali; tuttavia è prudente eccepire anche tali vizi perché potrebbero portare a rimedi autonomi qualora non venga accolta la censura sostanziale
- In presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali (alcuni ritengono ammissibile la revoca anche dopo pronunce esecutive di estinzione), è fondamentale documentare con precisione la natura della pronuncia esecutiva (se essa abbia effettivamente dichiarato l'estinzione ai sensi dell'art.445 c.p.p.) e richiamare la giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi della definitività
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