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Sentenza

Sentenza n. 1253/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 4301/2023 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4301/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 gennaio 2024, non era stata eseguita. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero il pagamento di euro 1.000,00, oltre agli accessori dovuti, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La pretesa è stata documentata e non adeguatamente contestata dall’Amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell’avvio dell’esecuzione coattiva risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere determinati secondo il titolo, la legge e gli eventuali adempimenti parziali, applicando anche gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Sono stati riconosciuti gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima dell’avvio dell’azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri legali per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul capitale oggetto di esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l’onere relativo al contributo unificato, riconosciuto nella liquidazione delle spese solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non abbia spontaneamente adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme risultanti dal titolo, detraendo gli eventuali versamenti già eseguiti e includendo gli accessori di legge dovuti.
  • I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione: l’importo del capitale residuo e degli interessi deve essere verificato secondo il contenuto del titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento coattivo della somma dovuta.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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