Sentenza n. 830/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all’esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 288/2020 del Tribunale di Agrigento, con il quale il Comune era stato condannato a pagare € 11.855,70, oltre interessi e spese. Il decreto era stato notificato, dichiarato esecutivo per mancata opposizione e nuovamente notificato in forma esecutiva; tuttavia, alla data del ricorso, il Comune non aveva effettuato il pagamento. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. A seguito di un’ordinanza istruttoria, il Comune ha chiarito che il credito non rientrava nella gestione dell’Organo straordinario di liquidazione conseguente al dissesto, ma nella gestione ordinaria dell’ente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ha efficacia di cosa giudicata e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel caso concreto risultavano perfezionati sia la definitività del decreto sia il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo. Il credito, inoltre, non era soggetto alla gestione liquidatoria dell’Organo straordinario di liquidazione, sicché il dissesto non costituiva un ostacolo all’esecuzione e il pagamento doveva essere effettuato dalla gestione ordinaria del Comune. Il Comune è stato quindi obbligato a pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Comune è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione di decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce presupposto per la sua efficacia quale titolo esecutivo utilizzabile nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Sussistendo un titolo esecutivo definitivo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione e predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., produce effetti di cosa giudicata e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo pecuniario nei confronti di un ente locale, il giudice deve verificare l’eventuale incidenza della procedura di dissesto e individuare se il credito rientri nella gestione dell’Organo straordinario di liquidazione o nella gestione ordinaria dell’ente.
- Quando il credito derivante da un titolo esecutivo non rientra nella gestione liquidatoria del dissesto, la procedura di dissesto non impedisce l’ordine giudiziale di pagamento a carico della gestione ordinaria dell’ente locale.
- In presenza di un titolo esecutivo definitivo, dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e dell’inadempimento dell’ente, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
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