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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n° 455/2024 pronunciata in data 15 luglio 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Ivrea, Giudice monocratico dott.ssa Magda D'Amelio sezione lavoro, nel giudizio RG n. 1482/2023 non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, . 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente Daniela Scavio tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 2000,00, Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.030, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. PISTILLI MASSIMO”.

Giustizia amministrativa202502738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente e liquidato somme e spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese di lite e al contributo unificato. È stata chiesta la condanna del Ministero al pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, comprese le spese legali distratte in favore del difensore antistatario, nonché l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il titolo era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero; inoltre, al momento del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando la definitività della sentenza azionata, la regolare produzione e notificazione del titolo, il decorso del termine previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha accolto la domanda di penalità di mora in favore della docente, determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora in favore del difensore distrattario, ritenendo che il credito del difensore trovi titolo esclusivamente nella pronuncia del giudice ordinario, sia assistito da garanzie e possa essere fatto valere nei confronti della parte rappresentata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di possibile danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata riconosciuta alla docente nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 475 c.p.c.

    Il titolo giudiziale è stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere riconosciuta in favore del titolare della posizione sostanziale tutelata dal giudicato; nel caso concreto non è stata riconosciuta autonomamente al difensore distrattario, il cui credito deriva dalla pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'ordine di esecuzione, che il ricorrente dimostri la definitività del titolo giudiziale, la regolare produzione dello stesso, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento, quando l'inottemperanza non sia specificamente contestata.
  • In presenza di persistente mancata esecuzione di una pronuncia passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle sue funzioni all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'adempimento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inadempimento, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • La penalità di mora riconosciuta nel giudizio di ottemperanza spetta al titolare della posizione sostanziale tutelata dal giudicato e non è automaticamente riconoscibile al difensore distrattario, quando il credito di quest'ultimo trovi titolo esclusivo nella pronuncia sulle spese e sia comunque tutelabile nei confronti del proprio rappresentato.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali non comportano un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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