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Ordinanza

Ordinanza n. 1770/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza della sentenza n. 17544 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. V stralcio, del 27 settembre 11 ottobre 2024;

Giustizia amministrativa202513731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto opportuno disporre un congruo rinvio, anche nell’interesse del ricorrente, per consentire al Ministero di completare le attività conseguenti alla rinnovata istruttoria e all’adozione del nuovo provvedimento. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza e non è stata adottata alcuna pronuncia conclusiva sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o mancata completa esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di cittadinanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 17544/2024 del TAR Lazio, con la quale era stato annullato il decreto del Ministero dell’Interno del 4 luglio 2017, recante il rigetto della domanda di cittadinanza. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere rinnovato l’istruttoria in esecuzione della sentenza e di avere trasmesso al ricorrente un nuovo preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, chiedendo il rinvio della causa per completare il procedimento e adottare un nuovo provvedimento di reiezione. Dal testo non emergono ulteriori motivi di contestazione o specifiche deduzioni del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La controversia è qualificata come giudizio per l’ottemperanza, ma il testo non esplicita l’applicazione di specifiche disposizioni dell’articolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha trasmesso un nuovo preavviso di diniego nell’ambito della rinnovata istruttoria svolta in esecuzione della sentenza annullatoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza annullatoria, quando l’amministrazione dimostri di avere riavviato e rinnovato l’istruttoria e sia in corso la partecipazione procedimentale mediante preavviso di rigetto, il giudice può rinviare la trattazione per consentire la conclusione del procedimento e la verifica successiva dell’effettiva esecuzione del giudicato.
  • Il rinvio della causa può essere disposto anche nell’interesse del ricorrente quando consenta all’amministrazione di completare la riedizione del potere, senza che il giudice definisca anticipatamente la conformità del futuro provvedimento al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiudizio di ottemperanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

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