Cassazione Civile, Ordinanza n. 13889/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (licenziataria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di licenza d’uso del marchio "D2 – DSQAURED 2". La licenziataria agiva per ottenere l’accertamento dell’inadempimento della concedente, assumendo che quest’ultima non avesse adempiuto all’obbligo di effettuare investimenti pubblicitari per promuovere le vendite delle calzature maschili oggetto di licenza, e chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di contributo alle spese pubblicitarie. La concedente proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento delle royalties maturate e per il risarcimento dei danni derivanti dall’asserito inadempimento dell’obbligo di commercializzare i prodotti attraverso canali autorizzati. In appello veniva rideterminato l’importo dovuto per royalties, ma veniva confermata la decisione di primo grado che aveva negato la restituzione delle somme versate per pubblicità, ritenendo insussistente un nesso sinallagmatico tra il contributo versato dalla licenziataria e l’obbligo della concedente di fare investimenti pubblicitari. Con il primo motivo di ricorso la licenziataria denunciava violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato l’esistenza dell’obbligo pubblicitario e il suo collegamento sinallagmatico con il versamento del 6% del fatturato netto. Con il secondo motivo deduceva violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 12 disp. prel. e 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., censurando l’esclusione del nesso sinallagmatico tra le reciproche obbligazioni previste dall’art. 13 del contratto di licenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non assolto l’onere di specificità sulla dedotta mancata contestazione di un fatto storico e ricordando comunque che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni ricostruttive tratte da documenti o altri elementi probatori. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello, pur richiamando il criterio letterale, si era discostata dall’interpretazione del testo contrattuale e aveva costruito la propria conclusione mediante una congettura non ancorata al dato letterale dell’art. 13. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 167 c.p.c. per la dedotta mancata contestazione di fatti; la Corte ribadisce però che il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non sulle conclusioni ricostruttive tratte da prove o documenti
art. 167 c.p.c.
invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa mancata contestazione della controparte
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio, ma il motivo viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità
art. 12 disp. prel.
invocato come parametro ermeneutico, ma la Corte di cassazione valorizza principalmente la violazione del criterio letterale
art. 1362 c.c.
la Corte afferma che il giudice di merito si è discostato dal primario canone letterale, integrando violazione del criterio ermeneutico legale
art. 1363 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati
art. 1366 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati
art. 1367 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati
art. 1371 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la mancata considerazione di un fatto non contestato deve indicare specificamente in quale atto quel fatto sia stato allegato e riprodurne il contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, non le inferenze valutative o ricostruttive desunte da documenti o da altri elementi di prova.
- L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione quando il giudice si discosti dai canoni legali di ermeneutica, in particolare dal criterio letterale dell’art. 1362 c.c.
- Non è sufficiente richiamare formalmente i criteri interpretativi: il giudice deve effettivamente utilizzarli nel percorso argomentativo; se la decisione deriva da una congettura non ancorata al testo contrattuale, si configura violazione delle norme ermeneutiche.
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo giudizio sul merito dell’interpretazione contrattuale, ma è consentito sindacare l’eventuale elusione dei criteri legali di interpretazione.
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